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LEGGE 28 luglio 2026, n. 137

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. (26G00153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/2026
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Testo in vigore dal:  16-8-2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Delega al Governo per la riforma
dell'ordinamento della professione forense
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.
4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.