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LEGGE 16 luglio 2026, n. 134

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. (26G00150)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/2026
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Testo in vigore dal:  12-8-2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, anche di carattere bilaterale, nonché dalla normativa dell'Unione europea, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali stranieri, pubblici o appartenenti a istituzioni di rilevante interesse culturale o scientifico, destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a seguito del rilascio della garanzia di immunità da sequestro di cui al comma 2, per il periodo della loro permanenza in Italia.
2. A condizione di reciprocità, il Ministero della cultura può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali di cui al comma 1, rilasciare all'ente o istituzione straniero che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di immunità da sequestro valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio