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DECRETO-LEGGE 27 luglio 2026, n. 133

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. (26G00155)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/2026
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Testo in vigore dal:  28-7-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal nuovo aumento del costo dei carburanti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del Made in Italy, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio
usato come carburante e di autotrasporto
1. In considerazione del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 30 luglio 2026 e fino al 6 agosto 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 83,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «da marzo a giugno» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a luglio»;
b) al secondo periodo, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «322 milioni».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3.