TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 febbraio 2026, n. 25

Testo del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2026), coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonchè ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.». (26A02131)

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  • Interventi urgenti nei territori della Regione Calabria, della Regione Autonoma ((della)) Sardegna e della Regione Siciliana colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 gennaio 2026
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  • Ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi
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  • Ulteriori misure urgenti di protezione civile e in materia di controllo sulla concessione di contributi pubblici per danni catastrofali
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  • Disposizioni finanziarie e finali
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Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali

modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Misure urgenti per lo svolgimento delle attività di protezione civile
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche ai fabbisogni relativi agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026.
A tal fine è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2026 e di 25 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026 e a 25 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate di 50 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, come modificato dall'articolo 17 della presente legge:
«(omissis)
448. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi negli anni 2019 e 2020, e relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi nell'anno 2021, e relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, con riferimento agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le predette finalità della citata lettera e) del comma 2 dell'articolo 25, verificatisi negli anni 2022 e 2023, nonché relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice e non sono stati previsti con norma primaria finanziamenti per le predette finalità della citata lettera e) del comma 2 dell'articolo 25, verificatisi negli anni 2023 e 2024, è autorizzata la spesa di 92 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028. Alla disciplina delle modalità di determinazione e concessione dei contributi di cui al presente comma e all'assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione ai predetti fabbisogni si provvede con apposite ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con la medesima, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016, e al netto degli eventuali contributi già percepiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2024, n. 305:
«(omissis)
644. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, anche attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
(omissis)».