TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2026, n. 23

Testo del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2026), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2026, n. 54 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonchè di immigrazione e protezione internazionale.». (26A02067)

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  • Disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di permessi in ambito penitenziario, nonché di funzionalità delle forze di polizia
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Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A

norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2026 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati
in materia di armi o di strumenti atti ad offendere
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto,
((nonché strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano))
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell'articolo 4-bis.
Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.
In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;
b) all'articolo 4-bis:
1) al comma 1, dopo la parola « licenza » sono aggiunte le seguenti: « , compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta,
((muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama))
, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti. »;
2)
((al comma 2, alinea, le parole: «porto d'arma» sono sostituite dalle seguenti: «porto di armi o di strumenti atti ad offendere»;))
((2-bis) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto»;))

3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie.
2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1.»;
((3-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio»;))
c) dopo l'articolo 4-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-ter (Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto). - 1. Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis è commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
2. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.
Art. 4-quater (Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere). - 1. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto
((gli strumenti di cui agli articoli 4, ottavo comma, e 4-bis, comma 1.))

2. Ai fini dell'osservanza del divieto, chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, vende gli strumenti di cui al
((comma 1))
, ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità,
((tranne che nei casi))
in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
3. Ai medesimi fini
((di cui al comma 2))
, i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti
((di cui al comma 1))
adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell'acquisto.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e, in caso di inadempimento, procede, anche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di cui al
((medesimo))
comma 3, diffidandoli contestualmente a conformarsi entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'
((Autorità))
adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida.
5. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati.
6. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei
((casi in cui la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività commerciale, ai sensi del comma 2))
, può essere disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.
7. Nell'ipotesi di reiterazione della violazione
((di cui al comma 6))
, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e, nei
((casi in cui la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività commerciale, ai sensi del comma 2))
, è disposta la chiusura dell'esercizio per
((un periodo compreso tra))
quindici e quarantacinque giorni. In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro e, nei
((casi in cui la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività commerciale, ai sensi del comma 2))
, è disposta la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.
8. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto di cui al comma 1 sono irrogate dal prefetto con l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle accessorie dall'autorità competente per il rilascio della licenza all'esercizio dell'attività. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.».
2. All'articolo 4, comma 3, del
((testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al))
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «per i reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2», sono inserite le seguenti «e dall'articolo 381, comma 2, lettere m) e m-sexies),».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quater, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni
((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione))
del presente decreto.