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LEGGE 18 novembre 2025, n. 171

Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria. (25G00180)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/2025
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Testo in vigore dal:  20-11-2025
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni per il rilancio dell'economia
nei territori delle regioni Marche e Umbria
1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, come individuate dalla normativa dell'Unione europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ricomprende anche l'intero territorio delle regioni Marche e Umbria.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e a decorrere dalla data ivi indicata:
a) la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è integrata con i Presidenti delle regioni Marche e Umbria;
b) sono estesi al territorio delle regioni Marche e Umbria i compiti e le attività della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, nonché quelli del portale web della ZES unica e dello sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica (S.U.D. ZES) di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023. All'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche di cui alla presente lettera si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione 2021-2027, finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione per gli anni 2021-2027.
3. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,» sono soppresse.
4. L'articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, è abrogato.
N O T E



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE)

Note all'art. 1:
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione vigente) è pubblicato nella GUUE del 26 ottobre 2012 n. 326 serie C.
- Si riportano il testo degli articoli 9, 10, 12 e 13 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante: "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162:
«Art. 9 (Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica). - 1. Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.
2. A far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Art. 10 (Organizzazione della ZES unica). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno di ciascuna riunione, nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia o da un suo delegato e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Nella prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata "Struttura di missione ZES", alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.
3. La Struttura di missione ZES provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;
b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;
c) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;
c-bis) svolge compiti di monitoraggio, con cadenza almeno semestrale e sulla base degli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia ZES, degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, anche al fine di verificare l'andamento delle attività, l'efficacia delle misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei risultati attesi come indicati nel Piano strategico della ZES unica;
d) sovraintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;
e) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;
f) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;
g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;
h) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica di cui all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. La Struttura di missione di cui al comma 2 è composta da un contingente di tre unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, di quattro unità dirigenziali di livello non generale e di sessanta unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate, nel limite di trenta unità, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite di trenta unità, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del secondo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto anche da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
6. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione ZES può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dallal egge 29 luglio 2021, n. 108.
7. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 6, la Struttura di missione ZES può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 5 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.
10. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 3 è abrogato.
11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, pari a complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).
12. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017, le parole: "di progetti infrastrutturali" sono sostituite dalle seguenti: "di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche".».
«Art. 12 (Portale web della ZES unica). - 1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, è istituito presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, il portale web della ZES unica.
2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accesso allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13.
3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.
Art. 13 (Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES).
- 1. Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera ater), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dallalegge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14 del presente decreto, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui alregolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D.
ZES ha competenza in relazione:
a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio produttivo, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;
c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.
3. Il S.U.D. ZES opera secondo i migliori standard tecnologici ed in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5 dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti, ai sensi dell'articolo 43-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al fascicolo informatico d'impresa previsto dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il fascicolo d'impresa rende disponibili i documenti di cui al secondo periodo a tutte le pubbliche amministrazioni interessate.
Nelle more della piena operatività del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica sono presentate: per le attività localizzate o da localizzare nei territori delle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, agli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del medesimo decreto-legge n. 91 del 2017; per le attività localizzate o da localizzare negli altri territori della ZES unica, ai SUAP territorialmente competenti di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmettono immediatamente, secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni definite ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021, agli sportelli unici digitali attivati presso i Commissari straordinari territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dalla realizzazione dello Sportello unico di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.».
- Si riporta il testo del comma 61, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, come modificato dalla presente legge:
«61. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è prevista l'istituzione della Zona logistica semplificata.».
- L'articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2024, n. 105 e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, abrogato dalla presente legge, recava: "Istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione"».