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DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2025, n. 43

Revisione delle disposizioni in materia di accise. (25G00052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/2025
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Testo in vigore dal:  5-4-2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 12 e 16 recanti principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accise;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2024;
Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 18 dicembre 2024;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise
1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative¸ di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f.1) soggetto obbligato accreditato (SOAC): il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, avente sede nel territorio nazionale, che si avvale del riconoscimento della qualifica di soggetto accreditato sulla base della verifica, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sua affidabilità nel regime fiscale dell'accisa. In relazione al settore di attività in cui opera il predetto soggetto accreditato assume la denominazione di:
1) SOAC-PE, soggetto obbligato accreditato prodotti energetici, per il settore dei prodotti energetici inclusi il carbone, la lignite e il coke;
2) SOAC-BA, soggetto obbligato accreditato bevande alcoliche e alcole, per il settore dei prodotti alcolici e dei relativi contrassegni;
3) SOAC-T, soggetto obbligato accreditato tabacchi, per il settore dei tabacchi;
4) SOAC-GE, soggetto obbligato accreditato gas-energia elettrica, per il settore del gas naturale e dell'energia elettrica;»;
b) all'articolo 3:
1) il comma 2 è abrogato;
2) al comma 4, quinto periodo, le parole: «pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali» sono sostituite dalle seguenti: «pari al tasso di cui all'articolo 46 dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, stabilito per il pagamento dilazionato dei diritti doganali previsti dalla normativa nazionale»;
c) all'articolo 5, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore alla media aritmetica degli importi mensili dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo avvenute nei dodici mesi solari precedenti; il depositario autorizzato adegua la cauzione entro trenta giorni dal termine previsto per il pagamento dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo che hanno determinato la variazione dell'importo da prestare, dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera a). Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;»;
d) all'articolo 6, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di esonero di cui al quinto e sesto periodo è esercitata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei quali si avvalgono i soggetti richiedenti e sulla base della verifica della valutazione storica, prospettica e comparativa del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti.»;
e) dopo l'articolo 9-bis, sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-ter
Soggetto obbligato accreditato

1. La qualifica di SOAC può essere attribuita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli al depositario autorizzato e ai soggetti obbligati di cui agli articoli 21, comma 6, 26, comma 7, e 53, comma 1; la qualifica ha validità quadriennale ed è articolata in tre livelli di affidabilità denominati Base, Medio e Avanzato.
2. Il SOAC può avvalersi:
a) dell'esonero dagli obblighi di prestare cauzione previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera a) per l'esercizio dei depositi fiscali e dagli articoli 13, comma 5, 21, comma 7, 26-bis, comma 1, e 53-bis, comma 1;
b) delle semplificazioni e facilitazioni degli adempimenti contabili e amministrativi individuate con il decreto di cui all'articolo 9-octies, comma 2.

Art. 9-quater
Requisiti di ammissione

1. Possono accedere alla qualifica di SOAC i soggetti di cui all'articolo 9-ter, comma 1:
a) che operano in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f.1), da almeno cinque anni continuativi decorrenti dalla data del rilascio della relativa licenza o autorizzazione;
b) nei cui confronti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9-quinquies, comma 1, non sia stata esercitata l'azione penale per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6;
c) che non sono stati destinatari, nel quinquennio antecedente la richiesta, di sentenze, anche non definitive, di condanna oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6;
d) che non siano sottoposti a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a procedure di insolvenza e che non lo siano stati nell'ultimo quinquennio;
e) che, nel quinquennio antecedente la richiesta, non sono incorsi, se persone giuridiche o società, in provvedimenti sanzionatori, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6.
2. Nel caso di persone giuridiche e di società, i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), devono sussistere in capo alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nonché a coloro che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica a decorrere dal 1° luglio 2028.

Art. 9-quinquies
Riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato

1. L'istanza per l'attribuzione della qualifica di SOAC è presentata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica preliminarmente il possesso, da parte del soggetto istante, dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 9-quater in mancanza dei quali rigetta l'istanza con provvedimento motivato adottato previo contraddittorio con l'interessato. Per determinare l'affidabilità del soggetto istante la predetta Agenzia valuta i seguenti profili:
a) la professionalità, con riguardo a parametri di competenza tecnica e di qualità delle esperienze pregresse, anche nella conduzione di impianti di prodotti sottoposti ad accisa nonché al conseguimento di qualifiche professionali pertinenti all'attività svolta nel medesimo settore dell'accisa;
b) l'organizzazione aziendale, con riguardo alle dimensioni strutturali e al volume d'affari, ai mezzi tecnici a disposizione per lo svolgimento ordinario e continuativo delle attività, alla struttura amministrativa e contabile in relazione ai flussi dei prodotti sottoposti ad accisa nonché all'adozione di un sistema di controllo e monitoraggio per la prevenzione dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c) la solvibilità finanziaria, anche con riferimento all'analisi economico-finanziaria degli indicatori di bilancio e al riscontro del puntuale adempimento degli impegni assunti in relazione alla tipologia di attività commerciale;
d) la filiera di approvvigionamento, sulla base delle operazioni realizzate con i soggetti fornitori e i cessionari intermedi e della loro solidità economica e solvibilità tributaria;
e) la conformità alle prescrizioni fiscali, con riguardo all'assenza di violazioni gravi e ripetute in base alla loro natura, entità o frequenza e con riferimento alle dimensioni strutturali e al volume d'affari del soggetto istante, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative.
3. Ai fini della valutazione dell'affidabilità, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli esamina i profili di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), con riferimento al periodo ricompreso tra il quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza e la data di conclusione dell'istruttoria; a tal fine, può effettuare riscontri presso i luoghi dove è svolta l'attività di impresa del soggetto istante.
4. In esito alla valutazione dei profili di affidabilità, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce al soggetto istante un punteggio numerico sintetico, compreso tra zero e cento, sulla base dei criteri individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9-octies, comma 1; la qualifica di SOAC è riconosciuta solo se il punteggio attribuito è almeno pari a sessanta.
5. L'istruttoria si conclude entro centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza con l'adozione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del provvedimento motivato di rigetto, previo contraddittorio con l'interessato, ovvero di accoglimento della istanza. In caso di accoglimento la predetta Agenzia riconosce al soggetto istante la qualifica di SOAC, con una delle denominazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f.1), attribuendogli il livello di affidabilità determinato in base ai punteggi sintetici di cui al comma 4.
6. Il SOAC comunica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro trenta giorni da quando si verificano, le variazioni operative o gestionali relative ai profili di cui al comma 2.

Art. 9-sexies
Attivazione dei benefici conseguenti al riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato

1. Nel periodo di validità della qualifica, il SOAC può richiedere l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 9-ter, comma 2, di cui intende usufruire, collegati al livello di affidabilità attribuito e inerenti esclusivamente al settore di attività per il quale il soggetto è accreditato.
2. In relazione alla richiesta di accesso al beneficio di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riconosce al SOAC le seguenti percentuali di esonero da applicare agli importi delle cauzioni dovute:
a) 30 per cento, per il SOAC di livello base;
b) 50 per cento, per il SOAC di livello medio;
c) 100 per cento, per il SOAC di livello avanzato.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riconosce al SOAC l'accesso ai benefici di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera b), con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 9-octies, comma 2.
4. Il SOAC-GE di livello avanzato può altresì richiedere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione ai benefici di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera b), di presentare annualmente la dichiarazione prevista dall'articolo 26-ter, comma 1, e dall'articolo 55, comma 1.

Art. 9-septies
Monitoraggio e revoca della qualifica di soggetto obbligato accreditato

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli monitora la permanenza dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 9-quater, i profili di affidabilità e il relativo punteggio sintetico anche attraverso la richiesta di informazioni e documenti al SOAC, il quale provvede entro cinque giorni dalla richiesta.
2. Se dal monitoraggio emergono elementi o motivi che comportano il venir meno dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 9-quater, delle condizioni per l'accesso alla qualifica di SOAC o dei profili di affidabilità di cui all'articolo 9-quinquies oppure la modifica del livello di affidabilità attribuito, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimento motivato, e previo contraddittorio con l'interessato, revoca la qualifica di SOAC o ne ridetermina il livello di affidabilità rimodulando i benefici già riconosciuti.
3. Nel caso di persone giuridiche e di società, la qualifica di cui all'articolo 9-ter, comma 1, è revocata se le fattispecie di cui al comma 2 ricorrono con riferimento alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, nonché alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
4. Nei casi, previsti dai commi 2 e 3, di variazione del livello di affidabilità o di revoca della qualifica di SOAC, la cauzione dovuta è adeguata rispettivamente entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di variazione del livello di affidabilità o entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

Art. 9-octies
Disposizioni attuative per la qualifica di soggetto obbligato accreditato

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative degli articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies, con particolare riguardo alla determinazione dei parametri e dei punteggi da attribuire in relazione a ciascuno dei profili di affidabilità di cui all'articolo 9-quinquies, comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, in relazione ai SOAC e tenuto conto delle specificità dei settori di attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f.1), in cui i medesimi operano nonché del livello di affidabilità loro attribuito, le semplificazioni e le facilitazioni con riguardo alla tenuta dei registri, anche in modalità esclusivamente informatica. Con il medesimo decreto possono essere altresì individuate semplificazioni e facilitazioni con riguardo:
a) alla contabilizzazione dei contrassegni fiscali per le bevande alcoliche che risultano danneggiati o inutilizzabili;
b) alla periodicità di effettuazione degli inventari, nei limiti temporali di prescrizione dell'imposta;
c) all'esecuzione delle operazioni di denaturazione senza la vigilanza continuativa dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
d) alla dilazione, fino a un massimo di ventiquattro mesi, del termine di cui all'articolo 13, comma 5, per l'applicazione dei contrassegni fiscali per le bevande alcoliche;
e) al differimento dei termini previsti per la presentazione di comunicazioni periodiche;
f) alla documentazione da allegare in relazione alla presentazione di istanze nei confronti della medesima Agenzia;
g) alle modalità di presentazione della dichiarazione di consumo dell'energia elettrica e del gas naturale;
h) all'esecuzione delle operazioni di miscelazione tra prodotti energetici aventi codici di nomenclatura differenti.»;
f) all'articolo 21:
1) al comma 7, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
2) dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
«9-bis.1. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, i quantitativi di prodotti energetici impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:
a) oli vegetali non modificati chimicamente: 0,240 kg/kWh;
b) gas naturale: 0,250 mc/kWh;
c) gas di petrolio liquefatti: 0,197 kg/kWh;
d) gasolio: 0,212 kg/kWh;
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali: 0,221 kg/kWh;
f) carbone, lignite e coke: 0,355 kg/kWh.»;
3) al comma 9-ter, lettera a), le parole: «0,194 kg per kWh», sono sostituite dalle seguenti: «0,211 kg per kWh»;
4) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:
«9-quater. Ai prodotti energetici, diversi da quelli per i quali sono stabilite, nell'allegato I, specifiche aliquote per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, sono applicate le medesime aliquote in base al criterio di equivalenza in tale particolare impiego; a tal fine sono utilizzati i consumi specifici convenzionali previsti, per il prodotto equivalente, dal comma 9-bis.1, in caso di produzione di sola energia elettrica, e dal comma 9-ter, in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile. Ai bitumi di petrolio impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le medesime corrispondenti aliquote stabilite nell'allegato I per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
9-quinquies. Nel caso di produzione di sola energia elettrica, in alternativa ai consumi specifici convenzionali di cui al comma 9-bis.1 possono essere utilizzati, su richiesta dell'esercente l'impianto di produzione, consumi specifici medi determinati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a seguito di apposita sperimentazione in sito, per mezzo di marce controllate svolte in contradditorio con il medesimo esercente.»;
g) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26
Gas naturale

1. Il gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), destinato alla combustione per usi domestici e usi non domestici, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, e la relativa imposta è esigibile, al momento della fornitura al consumatore finale o al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I vigenti a tale momento.
2. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano e altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano e altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l'applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano e altri idrocarburi.
3. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 2, originate da biomassa, destinate agli usi propri del soggetto che le produce.
4. È considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze. Rientra altresì nell'uso domestico l'utilizzo del gas naturale destinato:
a) alla combustione nei locali:
1) degli uffici pubblici;
2) degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva nonché degli studi professionali;
3) degli istituti di credito;
4) degli istituti di istruzione;
b) alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;
c) al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili di cui al presente comma.
5. Sono considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale diversi da quelli di cui al comma 4 nonché, limitatamente ai quantitativi di gas naturale utilizzati per la produzione di energia termica, l'impiego del gas naturale destinato alla combustione in impianti cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche.
6. È considerato uso promiscuo l'utilizzo contestuale del gas naturale, fornito a un unico punto di riconsegna, in impieghi differenti, con esclusione dell'uso per autotrazione, relativamente ai quali è prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa. In tale ipotesi il soggetto obbligato di cui al comma 7 applica, su richiesta del consumatore finale, l'accisa in relazione ai quantitativi di gas naturale utilizzati nei differenti impieghi.
7. Sono obbligati al pagamento dell'accisa, secondo le modalità previste dall'articolo 26-ter, con diritto di rivalsa sui consumatori finali, i soggetti che:
a) fatturano il gas naturale ai consumatori finali, comprese le società aventi sede legale nel territorio dello Stato designate da soggetti di altri Stati dell'Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono il gas naturale direttamente a consumatori finali; le predette società designate hanno l'obbligo di registrarsi presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell'inizio dell'attività di fornitura;
b) acquistano, a scopo di rivendita ai consumatori finali, il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi.
8. Sono altresì obbligati al pagamento dell'accisa, secondo le modalità previste dall'articolo 26-ter, i soggetti che, per uso proprio:
a) acquistano gas naturale avvalendosi delle reti di gasdotti o di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
b) acquistano il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi;
c) estraggono gas naturale nel territorio dello Stato.
9. I gestori delle reti di gasdotti nazionali, previa istanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere riconosciuti soggetti obbligati limitatamente al gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.
10. Si considerano consumatori finali di gas naturale anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.
11. Per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.»;
h) dopo l'articolo 26, sono inseriti i seguenti:

«Art. 26-bis
Rilascio dell'autorizzazione

1. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, ai fini del rilascio dell'autorizzazione denunciano preventivamente la propria attività all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata, dalla medesima Agenzia, in misura pari al 15 per cento dell'accisa annua calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in suo possesso.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati contenuti nella denuncia nonché l'idoneità della cauzione prestata, rilascia l'autorizzazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia medesima.
3. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è negata o, se rilasciata, è revocata, previo contraddittorio, ai soggetti:
a) che non sono abilitati alla vendita del gas naturale, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nei casi in cui tale abilitazione sia richiesta;
b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna o sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per reati connessi all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici per i quali è prevista la pena della reclusione.
5. La competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si scambiano, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, i dati relativi ai soggetti autorizzati alla vendita del gas naturale ai consumatori finali e quelli relativi ai soggetti ai quali l'autorizzazione è stata revocata.
6. Al fine della gestione dell'accisa sul gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, definisce le tempistiche e le modalità per la messa a disposizione, in modo sicuro e automatico, dei volumi aggregati mensili di gas naturale attribuiti a ciascun soggetto di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), determinati dal Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sulla base dei dati di misura trasmessi dalle imprese di distribuzione.
7. I dati di cui al comma 5 e quelli inerenti ai volumi aggregati di cui al comma 6 sono messi a disposizione, in modo sicuro e automatico, della Guardia di finanza per lo svolgimento dei propri compiti di polizia economico-finanziaria.

Art. 26-ter
Accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa

1. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa dovuta dai soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, sono effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta relativo al semestre solare di riferimento. I semestri decorrono dal primo giorno dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno.
2. La dichiarazione è presentata dai soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, esclusivamente in forma telematica, entro la fine dei mesi di settembre e di marzo di ciascun anno. Nella dichiarazione semestrale, i predetti soggetti riportano le somme versate ai sensi del comma 3 relativamente al semestre cui la dichiarazione si riferisce; i soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, riportano altresì l'ammontare, in relazione a ciascuna destinazione d'uso, dei consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel semestre solare cui la dichiarazione si riferisce nonché le relative aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.
3. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, corrispondono l'accisa dovuta in ciascun semestre in rate di acconto mensili da versare entro la fine del mese. Per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, ciascuna rata è pari all'importo dell'accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di gas naturale indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse, nei confronti dei consumatori finali, nel mese solare precedente. Per i soggetti di cui all'articolo 26, commi 8 e 9, ciascuna rata è pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale consumati per uso proprio nel mese solare precedente.
4. Entro la fine del mese in cui è presentata la dichiarazione semestrale, i soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, versano l'eventuale conguaglio determinato nella medesima dichiarazione. Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso, ai sensi dell'articolo 14.
5. I soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'attività di fornitura e la fine del mese in cui procedono alla fatturazione del gas naturale ceduto, versano acconti mensili nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia di cui all'articolo 26-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia medesima.
6. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 8 e 9, che iniziano a consumare gas naturale per uso proprio, corrispondono l'accisa dovuta relativamente al mese in cui ha inizio il consumo, versando un acconto nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia di cui all'articolo 26-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia medesima.
7. Gli importi versati ai sensi dei commi 5 e 6 sono riportati, ai fini del conguaglio dell'accisa sul gas naturale dovuta per il semestre di riferimento, nella dichiarazione di cui al comma 1, relativa allo stesso semestre.
8. La bolletta di pagamento o la fattura rilasciata ai consumatori finali dai soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, riporta, conformemente alle prescrizioni stabilite dall'ARERA, i quantitativi di gas naturale venduti nel periodo cui la bolletta si riferisce nonché la determinazione dell'importo dell'accisa sui predetti quantitativi calcolato con l'applicazione delle aliquote vigenti al momento della fornitura.
9. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, adeguano l'importo della cauzione di cui all'articolo 26-bis, comma 1, entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento in modo che la stessa cauzione risulti non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti, dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. Se in base ai dati in possesso della medesima Agenzia, anche acquisiti ai sensi del comma 14, la cauzione prestata risulta non idonea, la stessa ne ridetermina l'importo; in tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 64.
10. Nel caso di escussione della cauzione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, se il soggetto obbligato, nei tre mesi antecedenti alla data in cui è effettuata l'escussione, non ha versato l'accisa dovuta per un importo che superi, al netto di quello eventualmente già iscritto a ruolo, il doppio della cauzione escussa, l'Agenzia ridetermina l'importo della cauzione in misura pari al valore dell'accisa dovuta e non versata nei predetti tre mesi; si applicano le disposizioni dell'articolo 64, comma 2, e l'importo della cauzione rideterminato ai sensi del presente comma permane invariato nei sei mesi solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo articolo 64.
11. I soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di gas naturale fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso.
12. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, contabilizzano i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti.
13. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti il modello di dichiarazione semestrale, le relative modalità di presentazione all'Agenzia e gli elementi specifici da indicare nonché il contenuto specifico dei modelli per le comunicazioni di cui al comma 11.
14. Con determinazione, adottata dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalità di scambio delle informazioni inerenti ai dati aggregati relativi alle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in relazione alle cessioni di gas naturale fornito ai consumatori finali.

Art. 26-quater
Altre disposizioni

1. Contestualmente all'avvio dell'attività, i soggetti che effettuano vettoriamento o distribuzione del gas naturale, anche mediante sistemi di trasporto diversi dalle reti, nonché i soggetti che effettuano estrazione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale, ne danno comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. I soggetti di cui al comma 1, che effettuano attività di vettoriamento o distribuzione del gas naturale:
a) presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica, una dichiarazione annuale riepilogativa, contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce;
b) rendono disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto è consegnato;
c) comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e al soggetto interessato di cui all'articolo 26, comma 7, i dati relativi ai quantitativi di gas naturale sottratti fraudolentemente da terzi, appena i consumi fraudolenti sono accertati.

Art. 26-quinquies
Disposizioni attuative

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative degli articoli 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater, anche per quanto concerne le modalità di applicazione dell'accisa nei casi di impiego di gas naturale, destinato alla combustione, erogato a una pluralità di utilizzatori finali attraverso un unico punto di riconsegna e nei casi di impiego promiscuo del gas naturale, la documentazione da presentare all'atto della denuncia di cui all'articolo 26-bis, comma 1, gli elementi relativi al calcolo dell'accisa da indicare nelle bollette di pagamento emesse nonché gli adempimenti a carico dei soggetti obbligati in caso di cessazione dell'attività di vendita, di acquisto o di estrazione per uso proprio e il conseguente svincolo della cauzione prestata.»;
i) all'articolo 29:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche i depositi di alcole completamente denaturato in quantità superiore a 300 litri nonché, esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli 9-bis e 10, gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa.»;
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Fuori dei casi di cui al comma 2, gli esercenti la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale nonché di birra presentano un'unica comunicazione di attività allo Sportello unico per le attività produttive che la trasmette, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»;
4) al comma 3, lettera b), le parole «a 20 litri» sono sostituite dalle seguenti: «a 50 litri»;
5) al comma 4:
5.1) al primo periodo, le parole: «impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca,» sono sostituite dalle seguenti: «impianti e depositi obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale»;
5.2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono altresì muniti di licenza fiscale gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa obbligati alla denuncia di cui al comma 2.»;
5.3) nel secondo periodo, le parole «gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e» sono soppresse;
l) dopo l'articolo 33-bis, è inserito il seguente:

«Art. 33-ter
Produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 33, commi 1 e 7, ai soggetti esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 28, comma 1, lettere b) e d), che producono vino dealcolato nei limiti di cui all'articolo 37, comma 1, primo periodo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 4.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabilite, per i soggetti esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), che producono vino dealcolato e per i soggetti di cui al comma 1, le condizioni di autorizzazione alla produzione, quelle inerenti all'assetto del deposito fiscale e modalità semplificate di accertamento e di contabilizzazione.»;
m) gli articoli 52, 53 e 53-bis sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 52
Oggetto dell'imposizione

1. L'energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, e la relativa imposta è esigibile, al momento della fornitura al consumatore finale o al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I vigenti a tale momento.
2. Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica:
a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile non superiore a 20 kW, e consumata per uso proprio;
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa;
d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, aventi potenza nominale non superiore a 1 kW nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza nominale complessiva non superiore a 200 kW;
e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
f) impiegata nei processi mineralogici;
g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.
3. È esente dall'accisa l'energia elettrica:
a) utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità nonché, limitatamente agli impianti di generazione di energia elettrica asservita esclusivamente alla immissione in rete con obbligo di connessione di terzi, per le attività connesse all'esercizio dei medesimi impianti;
b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ubicati nel medesimo sito di produzione;
c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori alla soglia di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW, si procede al recupero dell'accisa riducendo i quantitativi rientranti nella medesima soglia di esenzione di un numero di chilowattora corrispondenti a quelli consumati in misura superiore alla predetta soglia di 150 kWh; per i consumi superiori al limite di 220 kWh per le utenze oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa riducendo i quantitativi rientranti nella soglia di esenzione di 150 kWh di un numero di chilowattora corrispondenti a quelli consumati in misura superiore al predetto limite di 220 kWh.
4. È considerato uso promiscuo l'utilizzo contestuale dell'energia elettrica, fornita ad un unico punto di prelievo, in impieghi differenti relativamente ai quali è prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa.

Art. 53
Soggetti obbligati

1. Sono obbligati al pagamento dell'accisa, secondo le modalità previste dall'articolo 55, con diritto di rivalsa sui consumatori finali, i soggetti che fatturano energia elettrica ai consumatori finali, comprese le società aventi sede legale nel territorio dello Stato che sono designate da soggetti di altri Paesi dell'Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono l'energia elettrica direttamente a consumatori finali; le predette società designate hanno l'obbligo di registrarsi presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell'inizio dell'attività di fornitura.
2. Sono altresì obbligati al pagamento dell'accisa:
a) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
b) i soggetti che utilizzano energia elettrica per uso proprio, con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
c) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica dal mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia.
3. Previa istanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono riconosciuti soggetti obbligati i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica:
a) utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
b) da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili nello stesso sito superiori a 200.000 kWh.
4. Sono considerati consumatori finali dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico.

Art. 53-bis
Rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio

1. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della licenza denunciano preventivamente la propria attività all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dalla medesima Agenzia, nella misura pari al 15 per cento dell'accisa annua calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in suo possesso.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati contenuti nella denuncia nonché l'idoneità della cauzione prestata, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia, rilascia:
a) ai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, che non esercitano officine elettriche, un'autorizzazione;
b) ai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, che esercitano officine elettriche, previa verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione di cui alla lettera a), soggetta al pagamento di un diritto annuale.
3. Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera a), che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza di cui al comma 2, lettera b), è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.
4. Non prestano la cauzione di cui al comma 1 i soggetti che versano anticipatamente l'accisa dovuta mediante canone di abbonamento annuale. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici.
5. L'autorizzazione o la licenza di cui al comma 2 è negata o, se già concessa, è revocata, previo contraddittorio, ai soggetti:
a) che non sono abilitati alla vendita di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nei casi in cui tale abilitazione sia richiesta;
b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna o sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici per i quali è prevista la pena della reclusione.
6. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le modifiche societarie, ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza nonché la cessazione dell'attività entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
7. La competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si scambiano, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, i dati relativi ai soggetti autorizzati alla vendita dell'energia elettrica ai consumatori finali e ai soggetti ai quali l'autorizzazione è stata revocata.
8. Al fine della gestione dell'accisa sull'energia elettrica, l'ARERA, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, definisce le tempistiche e le modalità per la messa a disposizione, in modo sicuro e automatico, dei quantitativi aggregati mensili di energia elettrica attribuiti a ciascun venditore, determinati dal Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sulla base dei dati di misura trasmessi dalle imprese di distribuzione.
9. I dati di cui al comma 7 e quelli inerenti ai volumi aggregati di cui al comma 8 sono messi a disposizione, in modo sicuro e automatico, della Guardia di finanza per lo svolgimento dei propri compiti di polizia economico-finanziaria.»;
n) all'articolo 54:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Definizione di officina elettrica»;
2) al comma 1, le parole: «L'officina è costituita dal complesso» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica è considerata officina elettrica l'insieme» e le parole: «una medesima ditta» sono sostituite dalle seguenti: «un medesimo soggetto»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Costituiscono officine elettriche distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che uno stesso soggetto esercita in luoghi distinti anche quando le medesime stazioni sono in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione.»;
4) al comma 3, le parole: «delle ditte» sono sostituite dalle seguenti: «elettriche dei soggetti»;
5) al comma 4, le parole: «come officine, agli effetti dell'imposizione, anche» sono sostituite dalle seguenti: «officine elettriche, altresì» e le parole «ad imposta, di cui all'art. 52, comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «ad accisa, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera b)»;
6) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Per la prova ed il collaudo delle apparecchiature delle officine elettriche l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare, nel periodo tra la realizzazione dell'officina elettrica e la sua attivazione ordinaria, esperimenti in esenzione dall'accisa.»;
o) gli articoli 55 e 56 sono sostituiti di seguenti:

«Art. 55
Accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa

1. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa dovuta dai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, sono effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta relativo al semestre solare di riferimento. I semestri di cui al presente comma decorrono dal primo giorno dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno.
2. La dichiarazione è presentata dai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, esclusivamente in forma telematica, entro la fine dei mesi di settembre e di marzo di ciascun anno. Nella dichiarazione semestrale i predetti soggetti riportano le somme versate ai sensi del comma 3, relativamente al semestre cui la dichiarazione si riferisce; i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, riportano altresì l'ammontare, in relazione a ciascuna destinazione d'uso, dei consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel semestre solare cui la dichiarazione si riferisce nonché le relative aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.
3. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, corrispondono l'accisa dovuta in ciascun semestre in rate di acconto mensili da versare entro la fine del mese. Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, ciascuna rata è pari all'importo dell'accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di energia elettrica indicati nelle bollette di pagamento emesse, nei confronti dei consumatori finali, nel mese solare precedente. Per i soggetti di cui all'articolo 53, commi 2 e 3, ciascuna rata è pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica consumati per uso proprio nel mese solare precedente.
4. Entro la fine del mese in cui è presentata la dichiarazione semestrale, i soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, effettuano il versamento dell'eventuale conguaglio determinato nella medesima dichiarazione. Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso, ai sensi dell'articolo 14.
5. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'attività di fornitura e la fine del mese in cui procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ceduta, versano acconti mensili nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia di cui all'articolo 53-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia medesima.
6. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 2 e 3, che iniziano a consumare energia elettrica per uso proprio, corrispondono l'accisa dovuta relativamente al mese in cui ha inizio il consumo, versando un acconto nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia presentata ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia.
7. Gli importi versati ai sensi dei commi 5 e 6 sono riportati, ai fini del conguaglio dell'accisa sull'energia elettrica dovuta per il semestre di riferimento, nella dichiarazione di cui al comma 1, relativa allo stesso semestre.
8. La bolletta di pagamento rilasciata ai consumatori finali dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, riporta, conformemente alle prescrizioni stabilite dall'ARERA, i quantitativi di energia elettrica venduti nel periodo cui la bolletta si riferisce nonché la determinazione dell'importo dell'accisa sui predetti quantitativi calcolato con l'applicazione delle aliquote vigenti al momento della fornitura.
9. Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, il soggetto obbligato di cui all'articolo 53, comma 1, applica, su richiesta del consumatore finale, l'accisa in relazione ai quantitativi di energia elettrica utilizzati nei differenti impieghi.
10. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la fine di ciascun anno solare, l'elenco dei soggetti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati e le relative variazioni.
11. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, adeguano l'importo della cauzione di cui all'articolo 53-bis, comma 1, entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento in modo che la stessa cauzione risulti non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti, dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. Se in base ai dati in suo possesso, anche acquisiti ai sensi del comma 15, la cauzione prestata risulta non idonea, l'Agenzia ne ridetermina l'importo; in tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 64.
12. Nel caso di escussione della cauzione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, se il soggetto obbligato, nei tre mesi antecedenti alla data in cui è effettuata l'escussione, non ha versato l'accisa dovuta per un importo che superi, al netto di quello eventualmente già iscritto a ruolo, il doppio della cauzione escussa, l'Agenzia ridetermina l'importo della cauzione in misura pari al valore dell'accisa dovuta e non versata nei predetti tre mesi; si applicano le disposizioni dell'articolo 64, comma 2, e l'importo della cauzione così rideterminato ai sensi del presente comma permane invariato nei sei mesi solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo articolo 64.
13. I soggetti obbligati di cui all'articolo 53, comma 1, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso.
14. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti il modello di dichiarazione semestrale, le relative modalità di presentazione all'Agenzia e gli elementi specifici da indicare, nonché il contenuto specifico dei modelli per le comunicazioni di cui al comma 13.
15. Con determinazione, adottata dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalità di scambio delle informazioni inerenti ai dati aggregati relativi alle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in relazione alle cessioni di energia elettrica fornita ai consumatori finali.

Art. 56
Particolari modalità di pagamento dell'accisa

1. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera a), esercenti officine elettriche non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia elettrica consumata, corrispondono l'accisa dovuta mediante un canone annuo di abbonamento.
2. Gli esercenti officine elettriche costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza elettrica disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone annuo di abbonamento.
3. I canoni di abbonamento di cui ai commi 1 e 2 sono determinati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base alla potenza elettrica disponibile delle relative officine elettriche e delle modalità previste per il loro funzionamento.
4. Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo stabilito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione alla potenza installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.
5. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 4, versano il canone annuo di abbonamento all'atto della stipula della convenzione e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno; i medesimi soggetti dichiarano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anticipatamente, le variazioni che comportano un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso a base nella determinazione del canone ai fini della sua revisione da parte dell'Agenzia. Non si dà luogo alla restituzione dell'accisa versata nel caso di cessazione dell'attività in corso d'anno.»;
p) dopo l'articolo 56 sono inseriti i seguenti:

«Art. 56-bis
Altre disposizioni

1. Contestualmente all'avvio dell'attività, i soggetti che effettuano vettoriamento o distribuzione di energia elettrica ne danno comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. I soggetti di cui al comma 1:
a) presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, una dichiarazione annuale riepilogativa, contenente i dati relativi all'energia elettrica trasportata rilevati nelle stazioni di misura;
b) rendono disponibili agli organi di controllo, con le modalità stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai soggetti cui l'energia elettrica è consegnata o per conto dei quali è trasportata;
c) rendono disponibili ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, i dati relativi all'energia elettrica consegnata ai consumatori finali, al fine di garantire il pagamento dell'accisa;
d) comunicano tempestivamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e al soggetto interessato di cui all'articolo 53, comma 1, i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica sottratti fraudolentemente da terzi, appena i consumi fraudolenti sono accertati.
3. Contestualmente all'avvio dell'attività, il soggetto diverso dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, che esercita un'officina elettrica, collegata alla rete di trasmissione o distribuzione, che produce energia elettrica con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e d), ne dà comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli indicando i dati caratteristici dell'officina stessa nonché gli impieghi previsti dell'energia elettrica prodotta; è escluso dal predetto obbligo il soggetto, diverso dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, che esercita un'officina elettrica, collegata alla rete di trasmissione o distribuzione e avente potenza disponibile non superiore a 50 kW, che produce energia elettrica con le modalità di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c).
4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce un codice identificativo ai soggetti tenuti alle comunicazioni previste dal comma 3; i medesimi soggetti comunicano all'Agenzia, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi all'energia elettrica prodotta e ceduta alla rete di trasmissione o distribuzione nell'anno solare precedente.
5. I soggetti di cui al presente articolo dichiarano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza e le modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

Art. 56-ter
Disposizioni attuative in materia di accisa sull'energia elettrica
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative degli articoli 52, 53, 53-bis, 54, 55, 56 e 56-bis, anche per quanto concerne la definizione di impresa di autoproduzione ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 52, comma 3, lettera a), la documentazione da presentare all'atto della denuncia di cui all'articolo 53-bis, comma 1, gli elementi relativi al calcolo dell'accisa da indicare nelle bollette di pagamento emesse, le modalità e le condizioni di applicazione dell'accisa nei casi di impiego promiscuo dell'energia elettrica nonché gli adempimenti da prevedere a carico dei soggetti obbligati in caso di cessazione dell'attività di vendita o di acquisto per uso proprio e il conseguente svincolo della cauzione prestata.»;
q) all'articolo 61, comma 2, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sesto periodo»;
r) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

«Art. 62
Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, sono sottoposti ad imposta di consumo, con l'aliquota stabilita nell'allegato I:
a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99), anche ottenuti dalla rigenerazione di oli usati derivanti da oli a base minerale o sintetica già immessi in consumo, qualora:
1) destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione;
2) utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione;
b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00).
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica. Ai fini dell'applicazione dell'imposta si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con otto o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.
3. L'imposta di consumo di cui al comma 1 si applica altresì agli oli lubrificanti e ai bitumi, limitatamente al loro quantitativo e con l'applicazione delle rispettive aliquote indicate nell'allegato I, contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci definitivamente importati o provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea.
4. Sono esenti dall'imposta di consumo gli oli lubrificanti utilizzati nei medesimi impieghi in relazione ai quali i prodotti energetici sono esenti dall'accisa, ai sensi della tabella A, punti 2 e 3, allegata al presente testo unico.
5. L'imposta di consumo non si applica:
a) ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia e a quelli impiegati come combustibile nei cementifici;
b) agli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1.
6. Per i prodotti energetici ottenuti, congiuntamente agli oli lubrificanti, durante il processo di rigenerazione degli oli usati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21; le medesime disposizioni non si applicano invece agli oli lubrificanti usati destinati alla combustione e ai prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione degli oli lubrificanti.
7. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati a imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25. Ai fini dell'esecuzione degli inventari periodici dei prodotti di cui ai commi 1, lettera a), 2 e 3, e della determinazione delle giacenze fiscalmente rilevanti, è consentita, previa approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la tenuta delle contabilità in forma aggregata di prodotti, sottoposti al medesimo trattamento tributario, che possono essere considerati omogenei.
8. Le disposizioni attuative del presente articolo sono stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.»;
s) all'articolo 62-quater, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Per i soggetti che gestiscono gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 5-bis, l'autorizzazione alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione di cui al comma 1-bis ha durata pari a quattro anni con possibilità di rinnovo.»;
t) all'articolo 62-quater.1, dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. Per i soggetti che gestiscono gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13, l'autorizzazione alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 ha durata pari a quattro anni con possibilità di rinnovo.»;
u) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Art. 64
Prestazione della cauzione

1. Nei casi in cui è prescritta la prestazione di una cauzione, il rilascio dell'autorizzazione o il rilascio della licenza e l'esercizio dell'impianto sono subordinati a tale adempimento; qualora occorra adeguare tale cauzione, il soggetto obbligato vi provvede nel termine di trenta giorni dal momento in cui la stessa risulta non idonea oppure, nel caso in cui sia previsto un termine specifico nelle disposizioni riguardanti i singoli prodotti, entro tale termine.
2. Se il soggetto obbligato non provvede all'adeguamento della cauzione entro il termine di cui al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ridetermina l'importo della medesima cauzione e lo comunica al soggetto obbligato che provvede all'adeguamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; l'autorizzazione o la licenza è revocata nel caso in cui l'adeguamento non viene effettuato entro i predetti trenta giorni.
3. Non occorre adeguamento se l'aumento della cauzione è inferiore al 10 per cento dell'importo della cauzione prestata.»;
v) alla tabella A:
1) il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto; impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine non comunitarie, mediante attraversamento di quelle comunitarie, con diretta destinazione in un Paese terzo; impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti»;
2) il punto 9 è sostituito dal seguente: «9. Produzione di forza motrice con motori fissi, permanentemente installati su strutture ancorate al suolo o su macchine semoventi non ammesse alla circolazione su strada ad uso pubblico, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, ad uso pubblico, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo»;
3) la nota (2) è sostituita dalla seguente: «(2) Per gli usi industriali dei GPL si rinvia a quanto disposto dall'articolo 26, comma 5, in relazione all'individuazione degli usi non domestici del gas naturale.».
N O T E

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificati o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 400 del 1988 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
Si riporta il testo degli articoli 12 e 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante: «Delega per la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023:
«Art. 12 (Principi e criteri direttivi per la revisione delle di sposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi:
a) rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto e con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, promuovendo l'utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili;
b) promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l'introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas a consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata o dell'esenzione dall'accisa;
c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente;
d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente;
e) semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa anche attraverso la progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato;
f) rivedere la disciplina dell'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e sugli altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, con particolare riguardo all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti rientranti nella base imponibile del tributo in relazione all'evoluzione del mercato di riferimento e alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi inerenti all'applicazione della medesima imposta di consumo.».
«Art. 16 (Principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:
a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità, per rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti;
b) armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto;
c) escludere la decadenza da benefici fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità;
d) rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici utilizzati per la definizione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
e) semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche siano resi disponibili con un anticipo non inferiore a sessanta giorni rispetto all'adempimento al quale si riferiscono;
f) ampliare le forme di pagamento, consentendo la facoltà al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID) ovvero altro strumento di pagamento elettronico;
g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici, nonché incentivare le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali;
h) semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando le modalità per il rilascio delle deleghe anche esclusive ai professionisti abilitati;
i) incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per l'interoperabilità dei sistemi informativi e della base di dati, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica;
l) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale;
m) prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese;
n) prevedere il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi;
o) prevedere, ferma restando la salvaguardia dei termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione finanziaria;
p) prevedere la sospensione, nel mese di agosto, dei termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle istanze di interpello;
q) armonizzare progressivamente i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti;
r) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1 non si applicano ai fini della revisione degli adempimenti previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per la revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della generale revisione degli adempimenti e delle procedure amministrative, il Governo osserva, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e introdurre un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici livelli di affidabilità e solvibilità, per la concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della prestazione delle predette cauzioni;
b) rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
c) prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'art. 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».
Il decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995.
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante: «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001.
Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202.
Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 5, 6, 21, 29, 54, 61, 62-quater, 62-quater.1 e della Tabella A, punti 1-9, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Ambito applicativo e definizioni). - 1. Il presente testo unico disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.
2. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico;
b) Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sui tabacchi lavorati, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche, e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III;
c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise;
d) prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non è stato ovvero è stato assolto;
e) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;
f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;
f.1) soggetto obbligato accreditato (SOAC): il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, avente sede nel territorio nazionale, che si avvale del riconoscimento della qualifica di soggetto accreditato sulla base della verifica, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sua affidabilità nel regime fiscale dell'accisa. In relazione al settore di attività in cui opera il predetto soggetto accreditato assume la denominazione di:
1) SOAC-PE, soggetto obbligato accreditato prodotti energetici, per il settore dei prodotti energetici inclusi il carbone, la lignite e il coke;
2) SOAC-BA, soggetto obbligato accreditato bevande alcoliche e alcole, per il settore dei prodotti alcolici e dei relativi contrassegni;
3) SOAC-T, soggetto obbligato accreditato tabacchi, per il settore dei tabacchi;
4) SOAC-GE, soggetto obbligato accreditato gas-energia elettrica, per il settore del gas naturale e dell'energia elettrica;
f-bis) prodotti non unionali: le merci definite all'articolo 5, punto 24) del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione, d'ora in avanti indicato come CDU;
g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;
h) procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo: una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell'entrata nel territorio doganale della Comunità, la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonché uno dei regimi di cui all'art. 84, paragrafo 1), lettera a), di detto regolamento;
i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l'immissione di prodotti in libera pratica a norma dell'articolo 201 del CDU;
i-bis) ingresso irregolare: l'ingresso nel territorio dell'Unione europea di prodotti che non sono vincolati al regime di immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201 del CDU e per i quali è sorta un'obbligazione doganale ai sensi dell'art. 79, paragrafo 1, di tale regolamento o sarebbe sorta se i prodotti fossero stati soggetti a dazi doganali;
l) destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti dal territorio di un altro Stato membro o dal territorio dello Stato;
m) speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata dall'Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'art. 201 del CDU;
m-bis) speditore certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a spedire, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nel territorio dello Stato al fine del loro trasporto verso il territorio di un altro Stato membro;
m-ter) destinatario certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato membro e spediti nel territorio dello Stato;
n) sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2020, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa;
n-bis) e-DAS: il documento amministrativo elettronico semplificato di cui all'art. 35 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019.
3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:
a) si intende per «territorio dello Stato»: il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno;
b) si intende per territorio dell'Unione europea: il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate nella lettera a):
1) per la Repubblica francese: i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'art. 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
2) per la Repubblica federale di Germania: l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;
3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland;
5) le isole Anglo-normanne;
c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:
1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;
2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania;
3) dell'isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord;
4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni;
5) delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro.».
«Art. 3 (Accertamento, liquidazione e pagamento). - 1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunità europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).
2. (abrogato)
3. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo e, per i tabacchi lavorati, con le modalità di cui all'art. 39-decies; per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.
4. I termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso di cui all'art. 46 dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, stabilito per il pagamento dilazionato dei diritti doganali previsti dalla normativa nazionale. Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta.
Per i prodotti d'importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L'imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari.
4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in documentate e riscontrabili condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo già sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all'indennità di mora di cui al comma 4, nonché della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise.
La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in cui si verifichino errori di limitata entità nel versamento delle rate.
Art. 5 (Regime del deposito fiscale). - 1. La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale.
Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria.
2. Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall'Amministrazione finanziaria nei limiti e alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 63. Per i tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale è subordinato all'adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.
3. Il depositario è obbligato:
a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore alla media aritmetica degli importi mensili dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo avvenute nei dodici mesi solari precedenti; il depositario autorizzato adegua la cauzione entro trenta giorni dal termine previsto per il pagamento dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo che hanno determinato la variazione dell'importo da prestare, dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. Si applicano le disposizioni dell'art.
64. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 4, lettera a). Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;
b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;
d) ad introdurre nel deposito fiscale e a iscrivere nella contabilità di cui alla lettera c), al momento della presa in consegna di cui all'art. 6, comma 6, tutti i prodotti ricevuti sottoposti ad accisa;
e) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.
4. I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria e, salvo quelli che movimentano tabacchi lavorati, si intendono compresi nel circuito doganale; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell'operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.
5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonché del divieto di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.
Art. 6 (Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa). - 1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territorio dell'Unione europea, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un paese o un territorio terzo, può avvenire:
a) per i prodotti provenienti da un deposito fiscale verso:
1) un altro deposito fiscale;
2) un destinatario registrato;
3) un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio dell'Unione europea;
4) i soggetti di cui all'art. 17, comma 1;
5) l'ufficio doganale presso il quale i prodotti, dopo essere stati svincolati per l'esportazione, sono vincolati ad un regime di transito esterno;
b) per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a).
2. Ai fini del presente articolo, per luogo di importazione si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 201 del CDU.
3. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1, lettera b), all'atto della loro immissione in libera pratica.
4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia può essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da più soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 4, lettera b-bis). In alternativa la garanzia può essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformità alle disposizioni unionali e, per i trasferimenti intraunionali, deve avere validità in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. È disposto lo svincolo della cauzione quando è data la prova della presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio dell'Unione europea, con le modalità rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7, 7-bis e 12; per i prodotti trasferiti verso la destinazione di cui al comma 1, lettera a), numero 5), provenienti da un deposito fiscale o da uno speditore registrato, lo svincolo della cauzione è disposto quando è fornita la prova che i medesimi prodotti sono stati vincolati al regime di transito esterno con le modalità previste dal comma 7-bis, secondo periodo.
L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti sia nazionali sia intraunionali, previo accordo con gli Stati membri interessati, di prodotti energetici effettuati per via marittima nonché per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater.1 e 62-quater.2 sottoposti a regime fiscale ai sensi del presente testo unico. Per i prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quater.2, la facoltà di esonero di cui al quinto periodo è estesa anche alle cauzioni da prestare sui prodotti in giacenza nei depositi. Non è fornita garanzia per i trasferimenti di prodotti energetici attraverso condutture fisse salvo che l'Amministrazione finanziaria la richieda per casi particolari debitamente motivati. La facoltà di esonero di cui al quinto e sesto periodo è esercitata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei quali si avvalgono i soggetti richiedenti e sulla base della verifica della valutazione storica, prospettica e comparativa del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti.
5. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento è esibito su richiesta alle autorità competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7, 7-bis e 12, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza è attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all'Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest'ultimo validata. La trasmissione della predetta nota è effettuata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario.
6-bis. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la presa in consegna di cui al medesimo comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.
7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati ad essere esportati si conclude nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio dell'Unione europea. Per i prodotti di cui al comma 1, lettera a), numero 5), la predetta circolazione si conclude nel momento in cui gli stessi sono vincolati al regime di transito esterno.
7-bis. Nel caso di cui al comma 7, primo periodo, l'Ufficio doganale di esportazione compila una nota di esportazione che attesta che i prodotti hanno lasciato il territorio dell'Unione europea, sulla base delle informazioni in suo possesso o di quelle ricevute dall'ufficio doganale di uscita dei prodotti se diverso dall'Ufficio doganale di esportazione. Nel caso di cui al comma 7, secondo periodo, l'Ufficio doganale di esportazione compila una nota di esportazione che attesta che i prodotti sono stati vincolati al regime di transito esterno sulla base delle informazioni in suo possesso o di quelle ricevute dall'ufficio doganale che ha vincolato i prodotti al medesimo regime, se diverso dall'Ufficio doganale di esportazione.
8. Qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, le merci circolano con la scorta di un documento di riserva contenente gli stessi elementi previsti dal documento amministrativo elettronico e conforme al regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore nel sistema informatizzato non appena quest'ultimo sia nuovamente disponibile. Il documento amministrativo elettronico sostituisce il documento di riserva di cui al primo periodo, copia del quale è conservata dallo speditore e dal destinatario nazionale, che devono riportarne gli estremi nella propria contabilità.
9. Qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale, quest'ultimo presenta all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria un documento di riserva contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 6, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato sia nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il documento di riserva di cui al primo periodo.
10. Il documento di riserva di cui al comma 9 è presentato dal destinatario nazionale all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di spedizione all'inizio della circolazione, non ha ancora attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al documento relativo alla spedizione stessa; non appena quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al comma 6, che sostituisce il documento di riserva di cui al comma 9.
11. In assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci spedite dal territorio nazionale può essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle Autorità competenti dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell'Autorità competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa.
12. In assenza della nota di esportazione non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci può essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del visto dell'Autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'ufficio doganale di uscita o sulla base delle informazioni ricevute dall'Autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'ufficio doganale presso il quale i prodotti sono stati svincolati per l'esportazione e vincolati al regime di transito esterno.
13. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai prodotti sottoposti ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione; per il rimborso si osservano le disposizioni dell'articolo 14.
14. Con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di prodotto trasferito anche al fine della esatta determinazione dell'accisa gravante. Fino all'adozione della suddetta determinazione trovano applicazione, per la fattispecie di cui al presente comma, le disposizioni di cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67.
15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa ed ai prodotti di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettere d) ed e).
15-bis. Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione.».
«Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1. Si intendono per prodotti energetici:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;
c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;
d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
e) i prodotti di cui al codice NC 3403;
f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;
g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.
2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I:
a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59);
b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49);
c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25);
d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);
e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);
f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);
g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704).
3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale.
Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente.
4. È sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.
5. È sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.
6. I prodotti di cui al comma 2, lettera h), sono sottoposti ad accisa, con l'applicazione dell'aliquota di cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte di società, aventi sede legale nel territorio nazionale, registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Le medesime società sono obbligate al pagamento dell'imposta secondo le modalità previste dal comma 8. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane può autorizzare il produttore nazionale, l'importatore ovvero l'acquirente di prodotti provenienti dagli altri Paesi della Comunità europea a sostituire la società registrata nell'assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), da impiegare per uso proprio.
7. Le società di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma, hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa, determinata, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno di attività l'importo della cauzione è determinato, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella misura di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione ai dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai dati in possesso del medesimo Ufficio.
8. L'imposta di cui al comma 6 è versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei quantitativi dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), forniti nell'anno precedente. Il versamento a saldo è effettuato entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente i dati dei quantitativi forniti nell'anno immediatamente precedente e al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate, successive. In caso di cessazione dell'attività del soggetto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione.
9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I; le stesse aliquote sono applicate:
a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;
b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;
c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.
9-bis. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento.
9-bis.1. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, i quantitativi di prodotti energetici impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:
a) oli vegetali non modificati chimicamente: 0,240 kg/kWh;
b) gas naturale: 0,250 mc/kWh;
c) gas di petrolio liquefatti: 0,197 kg/kWh;
d) gasolio: 0,212 kg/kWh;
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali: 0,221 kg/kWh;
f) carbone, lignite e coke: 0,355 kg/kWh..
9-ter. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:
a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,211 kg per kWh;
b) gas naturale 0,220 mc per kWh;
c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh;
d) gasolio 0,186 kg per kWh;
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh;
f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh.
9-quater. Ai prodotti energetici, diversi da quelli per i quali sono stabilite, nell'allegato I, specifiche aliquote per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, sono applicate le medesime aliquote in base al criterio di equivalenza in tale particolare impiego; a tal fine sono utilizzati i consumi specifici convenzionali previsti, per il prodotto equivalente, dal comma 9-bis.1, in caso di produzione di sola energia elettrica, e dal comma 9-ter, in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile. Ai bitumi di petrolio impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le medesime corrispondenti aliquote stabilite nell'allegato I per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
9-quinquies. Nel caso di produzione di sola energia elettrica, in alternativa ai consumi specifici convenzionali di cui al comma 9-bis.1 possono essere utilizzati, su richiesta dell'esercente l'impianto di produzione, consumi specifici medi determinati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a seguito di apposita sperimentazione in sito, per mezzo di marce controllate svolte in contradditorio con il medesimo esercente.
10. Nella movimentazione con gli Stati membri della Comunità europea, le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano soltanto ai seguenti prodotti energetici, anche quando destinati per gli impieghi di cui al comma 13:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;
c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali dei prodotti sfusi;
d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711 29;
e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;
g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10,3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00;131
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.
11. I prodotti di cui al comma 10 possono essere esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, in tutto o in parte, dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che non siano tassati ai sensi del comma 2.
12. Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta è dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante.
13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.
14. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.».
«Art. 29 (Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita). - 1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio.
2.Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche i depositi di alcole completamente denaturato in quantità superiore a 300 litri nonché, esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli 9-bis e 10, gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa.
2-bis. Fuori dei casi di cui al comma 2, gli esercenti la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale nonché di birra presentano un'unica comunicazione di attività allo Sportello unico per le attività produttive che la trasmette, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di:
a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 2;
b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 50 litri;
c) aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;
d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri;
e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;
f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.
4. Gli esercenti impianti e depositi obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono altresì muniti di licenza fiscale gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa obbligati alla denuncia di cui al comma 2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro.
La licenza è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.».
«Art. 54 (Definizione di officina elettrica). - 1.Ai fini dell'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica è considerata officina elettrica l'insieme degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da un medesimo soggetto, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.
2. Costituiscono officine elettriche distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che uno stesso soggetto esercita in luoghi distinti anche quando le medesime stazioni sono in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione.
3. Le officine elettriche dei soggetti acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall'insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell'officina venditrice.
4. Sono da considerare officine elettriche, altresì gli apparati di produzione e di accumulazione montati su veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ad accisa, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lettera b).
4-bis. Per la prova ed il collaudo delle apparecchiature delle officine elettriche l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare, nel periodo tra la realizzazione dell'officina elettrica e la sua attivazione ordinaria, esperimenti in esenzione dall'accisa.».
«Art 61 (Disposizioni generali). - 1. Le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle previste dai titoli I e II e dall'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, si applicano con le seguenti modalità:
a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;
b) obbligato al pagamento dell'imposta è:
1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio dello Stato;
2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;
3) l'importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi;
c) l'immissione in consumo si verifica:
1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di una impresa, arte o professione;
3) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi, all'atto dell'importazione;
4) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;
d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono muniti di una licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale ed a prestare cauzione per un importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;
e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'amministrazione finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dell'imposta. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze;
f) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi l'imposta viene accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane con le modalità previste per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere dilazionato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali e comunitari;
g) per i tardivi pagamenti dell'imposta si applicano le indennità di mora e gli interessi previsti nell'art. 3, comma 4.
2. Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni dell'art. 3, comma 4, sesto periodo, dell'art. 4, dell'art. 5, commi 3 e 4, dell'art. 6, commi 5 e 13, dell'art. 14, dell'art. 15, dell'art. 16, dell'art. 17, dell'art. 18 e dell'art. 19.
3. L'inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1, lettera d) e del divieto di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, come richiamato al comma 2, indipendentemente dall'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza di cui al predetto comma 1, lettera d).
4. Per le violazioni che costituiscono sottrazione al pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 40, commi 1, 2, 3 e 4 nonché la confisca di cui all'art. 44. Se la quantità sottratta al pagamento dell'imposta è inferiore a 200 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro. Si applicano le penalità previste dagli articoli da 45 a 51 per le fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al comma 4 dell'art. 50, si applica in caso di revoca della licenza ai sensi del comma 3.
Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera e), e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da 258 euro a 1549 euro.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle violazioni relative ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies.
5. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, la fase antecedente all'immissione in consumo è assimilata al regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti ad accisa.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i quantitativi di prodotti, acquistati all'estero dai privati e da loro trasportati, che possono essere introdotti in territorio nazionale senza la corresponsione dell'imposta.».
«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo). - 1.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021 fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, al sedici per cento e all'undici per cento dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, al diciassette per cento e al dodici per cento dal 1° gennaio 2026 dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'art. 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 è obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Il produttore è tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
3. l soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.
3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.
3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative.
4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 3.5. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell'art. 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
5-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri:
a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici;
b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;
d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività.
5-ter. Per i soggetti che gestiscono gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 5-bis, l'autorizzazione alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione di cui al comma 1-bis ha durata pari a quattro anni con possibilità di rinnovo.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione.
7-bis. Le disposizioni ( (dell'art. 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111)), si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al ( (comma 1-bis, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Per i prodotti di cui al comma 1-bis, sia che contengano nicotina sia che non la contengano, trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'articolo 85 delle predette disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto.
7-bis.1. Fuori dai casi di cui al comma 7-bis, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1-bis all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente, a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto di cui al comma 1-bis sia che contenga nicotina sia che non la contenga, e le disposizioni di cui all'art. 40-quater.
7-bis.2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1-bis del presente articolo, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina.
7-bis.3. Ai prodotti di cui al comma 1-bis si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter.
7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze.
7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-bis.
Art. 62-quater.1 (Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina). - 1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai fini della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.
2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:
a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale;
b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi;
c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea.
c-bis) il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.
3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui al comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'art. 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera c), designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'art. 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, le generalità del rappresentante legale, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende ricevere i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'art. 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata l'idoneità della cauzione prestata ai sensi del comma 5, rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4 e 4-bis, attribuendo altresì un codice d'imposta.
5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 è tenuto a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. Per il fabbricante e per il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale, la cauzione è determinata in misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.
6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui ai commi 3, 4 e 4-bis è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai commi 3, 4 e 4-bis o qualora venga meno la garanzia di cui al comma 5.
7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare ai fini dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al comma 2, lettera c), e il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui al medesimo comma 2, lettera c-bis), intendono immettere in consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione è effettuato solo per i prodotti di cui è consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale.
9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), può solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati dell'Unione europea, dei quali effettua l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della successiva vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale, l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13, mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da Stati non appartenenti all'Unione europea la predetta immissione si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.
9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis), il mittente è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti spediti in misura pari al 100 per cento di tale imposta.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti.
Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di legittimazione.
11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18, per quanto applicabili.
12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Per la vendita a distanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:
a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1, anche unitamente ai prodotti di cui all'art. 62-quater;
b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;
d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.
13-bis. Per i soggetti che gestiscono gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13, l'autorizzazione alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 ha durata pari a quattro anni con possibilità di rinnovo;
14. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 13, agli esercizi di cui al medesimo comma è consentita la prosecuzione dell'attività.
15. Le disposizioni degli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, si applicano ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti.
15-bis. Fuori dai casi di cui al comma 15, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e all'art. 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applica la disciplina di cui all'art. 40-quater.
15-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti.
15-quater. Si applicano, altresì, ai medesimi prodotti di cui al comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis, 44-ter e 50.
16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma 5 e sono stabilite la documentazione di accompagnamento e le modalità con le quali i prodotti di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis).».

Parte di provvedimento in formato grafico