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LEGGE 19 febbraio 2025, n. 22

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonchè nei percorsi di istruzione e formazione professionale. (25G00029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/2025
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Testo in vigore dal:  20-3-2025
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostegno allo sviluppo di competenze non cognitive e
trasversali nei percorsi scolastici
1. Al fine di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona, delle sue potenzialità e dei suoi talenti, la cultura della competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, favorisce iniziative finalizzate allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti.
2. All'esito della valutazione positiva del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4, comma 5, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottate le linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali di cui al comma 1, che definiscono indicazioni metodologico-didattiche in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e con il documento «Indicazioni nazionali e nuovi scenari», con le indicazioni nazionali per i licei e con le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.