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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 settembre 2010, n. 182

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, in materia di norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale. (10G0204)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/2010
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Testo in vigore dal:  23-11-2010

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto l'articolo 4 della legge 23 marzo 1993, n. 84, «Ordinamento della professione di assistente sociale ed istituzione dell'albo professionale»;
Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, «Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei Ministri»;
Sentito il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. 5584.U del 3 agosto 2010);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 3 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615
1. L'articolo 3 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Controllo sulla gestione patrimoniale). - 1 Presso ciascun ordine regionale o interregionale il controllo sulla gestione patrimoniale è attribuito ad un revisore dei conti iscritto nel registro dei revisori contabili, eletto dall'assemblea degli iscritti all'albo con le modalità previste per l'elezione dei componenti del consiglio.
2. L'incarico di revisore contabile ha la stessa durata del consiglio.
3. Se il revisore non approva la previsione di spesa o il conto consuntivo, informa senza ritardo, trasmettendogli una dettagliata relazione, il Ministero vigilante, il quale scioglie il consiglio se sono state commesse gravi violazioni di norme di legge o regolamentari».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato, con decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 23 marzo 1993, n. 84 Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale.):
«Art. 4 (Norme regolamentari). - l . Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro per gli affari sociali, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3. Con il medesimo decreto sono disciplinati l'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine, l'istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.».
- Il decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, reca: «Regolamento recante norme relative, all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».