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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 2001, n. 318

Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità, nonchè degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-8-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/2009)
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Testo in vigore dal:  22-8-2001 al: 17-6-2009
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
Ravvisata la necessità di emanare una disciplina per l'assegnazione delle borse di studio istituite in prima attuazione dell'articolo 4 della citata legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 agosto 2000 e del 29 gennaio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, delle finanze, della pubblica istruzione e per la solidarietà sociale;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto della disciplina
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, la prima attuazione per l'assegnazione delle borse di studio istituite dall'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche, nonché degli orfani o dei figli delle vittime del terrorismo.
2. A decorrere dall'anno scolastico ed accademico 1997/1998 le borse di studio sono assegnate in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria inferiore e superiore, nonché per ogni anno di corso universitario. Esse sono altresì assegnate agli orfani ed ai figli delle vittime del terrorismo per ogni anno di scuola secondaria superiore e di corso universitario.
3. In relazione allo stanziamento previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998, a decorrere dall'anno 1998, le borse di studio complessivamente da assegnare annualmente sono in numero di ottocentoquaranta, così ripartite: quattrocento borse di studio dell'importo di L. 400.000 cadauna riservate agli studenti della scuola elementare e scuola media inferiore; trecentoquaranta borse di studio dell'importo di L. 1.000.000 cadauna riservate agli studenti della scuola media superiore; cento borse di studio dell'importo di L. 5.000.000 cadauna riservate agli studenti universitari.
4. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse è riservata ai soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifi-cazioni.
5. Ove non fosse possibile assegnare tutte le borse di studio di una categoria per mancanza di aspiranti aventi diritto, le somme residue saranno utilizzate per l'assegnazione di borse a concorrenti della medesima o di altra categoria, in base alla relativa graduatoria.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. l0, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione della Repubblica italiana, è il seguente:
"L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
- La legge 20 ottobre 1990, n. 302, reca: "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata".
- Il testo degli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), è il seguente:
"Art. 4. - 1. A decorrere dall'anno scolastico 1997/1998 e dall'anno accademico 1997/1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'art. 1, comma 1, della presente legge, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo per ogni anno di scuola secondaria superiore e di corso universitario fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, del diploma universitario o del diploma di laurea. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.
Art. 5. - 1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 1969.
2. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme di attuazione della legge stessa".
Note all'art. 1, comma 1:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 5 e dell'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, vedi nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), è il seguente:
"Art. 1 (Casi di elargizione). - 1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.
2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa".
Nota all'art. 1, comma 3:
- Per il testo dell'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, vedi nota alle premesse.
Nota all'art. 1, comma 4:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".