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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 gennaio 2001, n. 14

Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, recante la disciplina dei centri di assistenza fiscale.

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Testo in vigore dal:  6-3-2001

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che ha aggiunto nel citato decreto legislativo n. 241 del 1997, il capo V, recante disposizioni in materia di assistenza fiscale;
Visto l'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997, che prevede gli istituti del visto di conformità e dell'asseverazione;
Visto l'articolo 40 del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che il Ministro delle finanze, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie per il rilascio ai centri di assistenza fiscale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria; le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti è stato rilasciato il visto di conformità, l'asseverazione e la certificazione tributaria; la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti, in relazione al rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria;
Visto il regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-20475/UCL del 15 dicembre 2000;
Ritenuto opportuno sottrarre dall'ambito del visto di conformità l'attestazione della congruità dei ricavi dichiarati ovvero delle cause che giustificano l'eventuale scostamento al fine di agevolare
il rilascio del predetto visto da parte dei soggetti a ciò preposti;
Ritenuto opportuno prevedere altresì che l'attestazione delle
predette circostanze possa essere resa in sede di asseverazione e che con la stessa possano essere attestate le cause che giustificano le eventuali incoerenze rispetto agli indici economici individuati negli studi di settore;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, comma 2, la disposizione di cui alla lettera c) è soppressa;
b) nell'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 2. "Con l'asseverazione viene attestata, altresì, la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificano la non congruità dei predetti ricavi o compensi. Possono essere attestate, inoltre, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 gennaio 2001

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 gennaio 2001 Il Ministro: Del Turco

Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2001

Registro n. 1 Finanze, foglio n. 249 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 riguarda norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul

valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

- L'art. 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 ha introdotto nel decreto legislativo n. 241 del

1997, il capo V recante disposizioni in materia di assistenza fiscale.

- Il testo dell'art. 35, del decreto legislativo n. 241 del 1997 è il seguente: "Art. 35 (Responsabilità dei centri). - 1. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti

ai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e

c), su richiesta del contribuente: a) rilascia un visto di conformità dei dati delle

dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa

documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile; b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea. 2. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri

costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1,

lettere d), e) e f):

a) rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni unificate la relativa documentazione;

b) rilascia, a seguito della attività di cui alla

lettera c) del comma 3, dell'art. 34, un visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.

3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma

3, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica

22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione

telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta

dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione

di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.". - Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo n. 241

del 1997, inserito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998 è il seguente: "Art. 40 (Disposizioni di attuazione). - 1. Il Ministro

delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'art.

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce: a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di

cui all'art. 34, per la loro iscrizione in apposito albo e

per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti

autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri

di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria; b) le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti è stato rilasciato il visto e l'asseverazione di

cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35, ovvero è stata effettuata

la certificazione ai sensi dell'art. 36, tenendo conto, in

particolare, del tipo di assistenza fiscale prestata ai predetti contribuenti anche in ordine alla tenuta delle scritture contabili; c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di

conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria secondo le disposizioni del presente capo commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti; d) ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto nel presente capo.". - Il regolamento approvato con decreto del Ministro

delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, reca norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale

per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti.

- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di

autorità sottordinate al Ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

materie di competenza di più Ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". Note all'art. 1:

- Il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,

n. 164, adotta il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale

per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241. - Il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 164

del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui

pubblicato, è il seguente: "Art. 2 (Visto di conformità). - 1. Il rilascio del

visto di conformità di cui all'art. 35, comma 2, lettera

a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e

detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto. 2. Il rilascio del visto di conformità di cui all'art.

35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, implica, inoltre: a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto; b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione; c) (Lettera soppressa).

- Il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 164,

del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui

pubblicato, è il seguente: "Art. 3 (Asseverazione). - 1. Gli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli

studi di settore per le singole attività esercitate,

oggetto dell'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1,

lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono idividuati con decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione.

2. Con l'asseverazione viene attestata, altresì, la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinati sulla base degli studi di

settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificano la non congruità dei predetti ricavi o compensi. Possono

essere attestate, inoltre, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.".