MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 gennaio 2001, n. 14

Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, recante la disciplina dei centri di assistenza fiscale.

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Testo in vigore dal: 6-3-2001
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, concernente
norme  di  semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore aggiunto,
nonche'   di   modernizzazione   del   sistema   di   gestione  delle
dichiarazioni;
  Visto  l'articolo  1  del  decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
490,  che ha aggiunto nel citato decreto legislativo n. 241 del 1997,
il capo V, recante disposizioni in materia di assistenza fiscale;
  Visto  l'articolo  35  del  medesimo decreto legislativo n. 241 del
1997,   che   prevede   gli  istituti  del  visto  di  conformita'  e
dell'asseverazione;
  Visto  l'articolo  40  del  medesimo decreto legislativo n. 241 del
1997,  il quale prevede che il Ministro delle finanze, con uno o piu'
decreti  adottati  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  stabilisce  i  criteri,  le  condizioni e le
garanzie   per   il   rilascio   ai   centri  di  assistenza  fiscale
dell'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita',   per  la  loro
iscrizione  in  apposito  albo  e  per il trasferimento delle quote o
delle  azioni,  nonche'  i  poteri  di  vigilanza,  anche  ispettiva,
dell'amministrazione  finanziaria;  le modalita' per l'esecuzione dei
controlli  e  l'erogazione  dei  rimborsi  per i contribuenti nei cui
confronti    e'   stato   rilasciato   il   visto   di   conformita',
l'asseverazione  e  la  certificazione  tributaria; la prestazione di
congrue  garanzie  per  i  danni  ai  contribuenti,  in  relazione al
rilascio   del  visto  di  conformita',  dell'asseverazione  e  della
certificazione tributaria;
  Visto  il  regolamento  approvato  con  decreto  del Ministro delle
finanze  31  maggio  1999,  n.  164,  recante  norme per l'assistenza
fiscale  resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  n.  400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-20475/UCL del 15 dicembre 2000;
  Ritenuto  opportuno  sottrarre dall'ambito del visto di conformita'
l'attestazione  della  congruita'  dei ricavi dichiarati ovvero delle
cause che giustificano l'eventuale scostamento al fine di agevolare
  il  rilascio  del  predetto  visto  da  parte  dei  soggetti a cio'
  preposti;
Ritenuto opportuno prevedere altresi' che l'attestazione delle
predette circostanze possa essere resa in sede di asseverazione e che
con  la  stessa possano essere attestate le cause che giustificano le
eventuali incoerenze rispetto agli indici economici individuati negli
studi di settore;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Nel  decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo 2, comma 2, la disposizione di cui alla lettera
c) e' soppressa;
    b)  nell'articolo 3, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 2.
"Con   l'asseverazione   viene  attestata,  altresi',  la  congruita'
dell'ammontare   dei  ricavi  o  dei  compensi  dichiarati  a  quelli
determinati  sulla  base  degli  studi  di  settore, ove applicabili,
ovvero  le  cause  che  giustificano  la  non congruita' dei predetti
ricavi  o  compensi.  Possono essere attestate, inoltre, le cause che
giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati
dai predetti studi".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 18 gennaio 2001
                                               Il Ministro: Del Turco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2001
  Registro n. 1 Finanze, foglio n. 249

          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 riguarda
          norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
          in  sede  di  dichiarazione  dei redditi e dell'imposta sul
          valore  aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
          gestione delle dichiarazioni.
              -  L'art.  1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998,
          n.  490  ha  introdotto  nel decreto legislativo n. 241 del
          1997,   il  capo  V  recante  disposizioni  in  materia  di
          assistenza fiscale.
              - Il testo dell'art. 35, del decreto legislativo n. 241
          del 1997 e' il seguente:
              "Art.   35   (Responsabilita'  dei  centri).  -  1.  Il
          responsabile  dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
          ai  soggetti  di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e
          c), su richiesta del contribuente:
                a)  rilascia  un  visto di conformita' dei dati delle
          dichiarazioni   predisposte   dal   centro,  alla  relativa
          documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
          nonche'  di  queste  ultime  alla  relativa  documentazione
          contabile;
                b)   assevera   che   gli   elementi   contabili   ed
          extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e
          rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi di settore
          corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
          e da altra documentazione idonea.
              2.  Il  responsabile dell'assistenza fiscale dei centri
          costituiti  dai  soggetti  di  cui  all'art.  32,  comma 1,
          lettere d), e) e f):
                a)  rilascia, su richiesta del contribuente, un visto
          di  conformita'  dei  dati delle dichiarazioni unificate la
          relativa documentazione;
                b)  rilascia,  a  seguito della attivita' di cui alla
          lettera   c)  del  comma  3,  dell'art.  34,  un  visto  di
          conformita'  dei  dati  esposti  nelle  dichiarazioni  alla
          relativa documentazione.
              3.  I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma
          3,  dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          22   luglio  1998,  n.  322,  abilitati  alla  trasmissione
          telematica  delle  dichiarazioni,  rilasciano, su richiesta
          dei contribuenti, il visto di conformita' e l'asseverazione
          di  cui  ai  commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo
          relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.".
              -  Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo n. 241
          del  1997,  inserito dall'art. 1 del decreto legislativo n.
          490 del 28 dicembre 1998 e' il seguente:
              "Art. 40 (Disposizioni di attuazione). - 1. Il Ministro
          delle  finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'art.
          17,   comma   3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
          stabilisce:
                a)  i  criteri  e  le  condizioni  per il rilascio ai
          centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di
          cui  all'art. 34, per la loro iscrizione in apposito albo e
          per  il  trasferimento delle quote o delle azioni, che deve
          in  ogni  caso  essere  posto  in  essere  tra  i  soggetti
          autorizzati  alla  costituzione dei centri stessi, i poteri
          di   vigilanza,   anche   ispettiva,   dell'amministrazione
          finanziaria;
                b)  le  modalita'  per  l'esecuzione  dei controlli e
          l'erogazione  dei  rimborsi  per  i  contribuenti  nei  cui
          confronti e' stato rilasciato il visto e l'asseverazione di
          cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35, ovvero e' stata effettuata
          la  certificazione ai sensi dell'art. 36, tenendo conto, in
          particolare,  del  tipo  di  assistenza fiscale prestata ai
          predetti  contribuenti  anche  in  ordine alla tenuta delle
          scritture contabili;
                c)  la prestazione di congrue garanzie per i danni ai
          contribuenti   in   relazione  al  rilascio  del  visto  di
          conformita',   dell'asseverazione  e  della  certificazione
          tributaria   secondo  le  disposizioni  del  presente  capo
          commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti;
                d)   ulteriori   disposizioni   attuative  di  quanto
          previsto nel presente capo.".
              -  Il  regolamento  approvato  con decreto del Ministro
          delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164,  reca norme per
          l'assistenza  fiscale resa dai centri di assistenza fiscale
          per  le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta
          e dai professionisti.
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
          Note all'art. 1:
              - Il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
          n.   164,   adotta   il   regolamento   recante  norme  per
          l'assistenza  fiscale resa dai centri di assistenza fiscale
          per  le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta
          e  dai  professionisti  ai  sensi  dell'art. 40 del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
              -  Il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 164
          del  31  maggio  1999,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  2  (Visto  di conformita'). - 1. Il rilascio del
          visto  di  conformita' di cui all'art. 35, comma 2, lettera
          a),  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica
          il  riscontro  della  corrispondenza dei dati esposti nella
          dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione
          e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e
          detraibili,   le  detrazioni  e  i  crediti  d'imposta,  lo
          scomputo delle ritenute d'acconto.
              2. Il rilascio del visto di conformita' di cui all'art.
          35,  comma  1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio
          1997, n. 241, implica, inoltre:
                a)  la verifica della regolare tenuta e conservazione
          delle   scritture  contabili  obbligatorie  ai  fini  delle
          imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
                b)  la verifica della corrispondenza dei dati esposti
          nella   dichiarazione   alle   risultanze  delle  scritture
          contabili e di queste ultime alla relativa documentazione;
                c) (Lettera soppressa).
              - Il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 164,
          del  31  maggio  1999,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art. 3 (Asseverazione). - 1. Gli elementi contabili ed
          extracontabili  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli
          studi  di  settore  per  le  singole  attivita' esercitate,
          oggetto  dell'asseverazione  di  cui  all'art. 35, comma 1,
          lettera  b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          sono  idividuati  con decreto direttoriale del Dipartimento
          delle entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione.
              2.  Con  l'asseverazione  viene attestata, altresi', la
          congruita'   dell'ammontare   dei  ricavi  o  dei  compensi
          dichiarati  a  quelli determinati sulla base degli studi di
          settore,  ove applicabili, ovvero le cause che giustificano
          la  non  congruita' dei predetti ricavi o compensi. Possono
          essere   attestate,  inoltre,  le  cause  che  giustificano
          un'incoerenza  rispetto  agli  indici economici individuati
          dai predetti studi.".