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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 24 maggio 1990, n. 140

Regolamento concernente l'impiego di sale alimentare nelle paste alimentari fresche e secche e nelle paste alimentari speciali con o senza ripieno.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/1996)
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Testo in vigore dal:  26-6-1990 al: 26-3-1996
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IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 30 della legge 4 luglio 1967, n. 580, con il quale è conferita al Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la potestà di autorizzare gli ingredienti alimentari consentiti per la produzione di paste speciali;
Visto il decreto interministeriale emanato ai sensi del citato art. 30, in data 27 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
246 del 2 ottobre 1967, e quello 16 maggio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 21 maggio 1969, concernenti gli ingredienti consentiti nella produzione delle paste speciali secche e fresche;
Visti i due decreti interministeriali 20 marzo 1981, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 4 giugno 1981, che autorizzano l'impiego del germe di grano duro e delle proteine idrosolubili di latte nella produzione di paste speciali;
Ritenuta la necessità di provvedere all'aggiornamento dei predetti decreti;
Visto il parere favorevole, espresso dall'Istituto superiore di sanità con la nota del 28 ottobre 1987, in merito all'impiego di sale alimentare (cloruro di sodio) nell'impasto destinato alla produzione di paste alimentari subordinatamente al rispetto di particolari prescrizioni nel merito del contenuto massimo di sale;
Visto il parere favorevole, espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 dicembre 1988, in merito all'impiego di sale alimentare (cloruro di sodio) nell'impasto destinato alla produzione di paste alimentari fresche e secche, con o senza ripieno, subordinatamente al rispetto di particolari tempi e modalità di conservazione nonché delle modalità di confezionamento ottimali dal punto di vista igienico-sanitario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 9 giugno 1982, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 112 del 1979, relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale e alla relativa pubblicità;
Ritenuta l'opportunità di consentire in ltalia, come già avviene in altri Paesi delle Comunità economiche europee, l'impiego di sale nell'impasto destinato alla produzione di paste alimentari, subordinando la relativa autorizzazione alla osservanza di specifiche prescrizioni nel merito della quantità massima di sale consentita, delle modalità di confezionamento e conservazione, dei tempi di conservazione nonché delle caratteristiche dell'etichettatura secondo quanto previsto dalle norme vigenti e di quanto specificamente raccomandato dal Consiglio superiore di sanità;
Vista la nota in data 23 febbraio 1990 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e quella in data 8 marzo 1990 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 19 aprile 1990;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Nella produzione dell'impasto delle paste alimentari fresche e secche, nonché delle paste alimentari speciali con o senza ripieno, è consentito l'impiego di sale alimentare (cloruro di sodio) nella quantità massima del 4,0 per cento riferito al prodotto essiccato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 30 della legge n. 580/1967 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari): "È consentita la produzione di paste speciali contenenti vari ingredienti alimentari. Tali ingredienti debbono essere autorizzati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'industria, per il commercio e per l'artigianato. Nel decreto sono stabilite le norme e le modalità per l'impiego e, al caso, per la produzione, il commercio, la conservazione e, ove necessario, la prescrizione della data di fabbricazione e la durata di conservabilità degli ingredienti autorizzati".
- I decreti interministeriali 27 settembre 1967 e 16 maggio 1969 recano autorizzazioni a produrre paste speciali, con vari ingredienti alimentari, prevedendo modalità di utilizzazione e di etichettatura.
- I decreti interministeriali 20 marzo 1981, autorizzano rispettivamente l'impiego, nelle paste speciali secche, di germe di grano duro e di proteine idrosolubili di latte, prevedendo dosi di impiego e modalità di etichettatura.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il D.P.R. n. 322/1982, concerne l'attuazione della direttiva CEE n. 79/112 relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità, nonché della direttiva CEE n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.