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LEGGE 2 maggio 1990, n. 104

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari.

note: Entrata in vigore della legge: 23/5/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 08/05/2010
Testo in vigore dal:  28-12-1990 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.
2. Il primo comma è sostituito dal seguente:
"In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni".
3. Il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Il comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. Qualora la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprima in senso contrario, sui programmi di attività addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa".
4. Il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali".
5. Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti".
6. Il settimo comma è sostituito dal seguente:
"Il comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale".
((1))
7. Qualora il comitato misto paritetico non provveda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge alla definizione delle aree da destinare alla realizzazione di poligoni, ai sensi del quinto comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, il Ministro della difesa predispone all'uopo appositi piani sulla base dei prioritari criteri di scelta delle aree di cui al predetto quinto comma dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1976, che sono presentati al presidente della giunta regionale. Decorsi novanta giorni dalla presentazione, il Ministro della difesa, tenuto conto delle osservazioni e delle eventuali proposte alternative della regione, dispone la progettazione esecutiva e l'attuazione dei piani.


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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 19 dicembre 1990, n. 545 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1990, n. 51), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei confronti delle Province autonome di Bolzano e di Trento, del comma 6 della presente legge, nella parte in cui non prevede che i rappresentanti delle due Province in seno al comitato misto paritetico previsto dal comma primo dell'art. 3 della legge n. 898 del 1976, come sostituito dallo stesso art. 1, secondo comma, della citata legge n. 104 del 1990, siano nominati dalla Giunta provinciale rispettiva.