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LEGGE 25 luglio 1988, n. 318

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale, con allegati, adottato a Ginevra il 20 marzo 1987.

note: Entrata in vigore della legge: 7/08/1988
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Testo in vigore dal:  7-8-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale, con allegati, adottato a Ginevra il 20 marzo 1987.