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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 luglio 1987, n. 426

Istituzione della riserva naturale guidata biogenetica "I Giganti della Sila".

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Testo in vigore dal:  4-11-1987

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
Visto l'art. 5 della succitata legge n. 349/1986 che trasferisce al Ministero le competenze in materia di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale per promuovere, nelle medesime, riserve naturali dello Stato;
Considerata l'esistenza in località Fallistro, in comune di Spezzano Sila, su terreni di proprietà dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria (ERSAC), dell'ultimo nucleo di pini larici ultracentenari, noti con la denominazione de "I Giganti della Sila" che costituiscono un "monumento naturale" ormai estremamente raro in Europa;
Considerato in particolare che "I giganti della Sila" costituiscono l'ultima testimonianza dell'antico paesaggio forestale dell'altopiano della Sila;
Constatata la necessità di procedere ad una gestione attiva dell'area nonché ad una sorveglianza accurata, per evitare danni alle piante causati da vandalismo nonché l'aggravarsi di una degradazione più in atto a livello di suolo, rinnovazione e sottobosco;
Vista la nota n. 4951/87 del 30 marzo 1987 ed il successivo telegramma del 3 luglio 1987 dell'ERSAC di richiesta di una riserva naturale guidata biogenetica;
Visto l'assenso espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gestione ex A.S.F.D. - con nota n. 7699 del 9 luglio 1987;
Visto l'assenso della regione Calabria per l'istituzione della riserva naturale, come da fonogramma del 10 luglio 1987 a firma dell'Assessore ai beni ambientali;

Vista

l'intesa sottoscritta dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 24 aprile 1987, specie per quanto concerne l'aspetto della gestione delle riserve naturali statali; Decreta:

Art. 1


È istituita, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale guidata biogenetica dello Stato, denominata "I Giganti della Sila", secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di ettari 5,44.77.
NOTE

Note alle premesse:
Il testo vigente degli articoli 1 e 5 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:
"Art. 1. - 1. È istituito il Ministero dell'ambiente.
2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.
3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.
5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.
6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente".
"Art. 5. - 1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'art. 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.
2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.
3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza.
Propone altresì al Consiglio dei Ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale".

Nota all'art. 1:
Per il titolo della legge n. 349/1986 si veda nelle note alle premesse.