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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 maggio 1987, n. 239

Modificazioni all'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

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Testo in vigore dal:  11-7-1987
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visti il capitolo I, n. 4, lettera c), ed il capitolo IV dell'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Ritenuta la necessita' di apportare aggiunte alle norme suindicate al fine di adeguarle agli sviluppi tecnologici intervenuti nel settore; Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili nella seduta n. 1/2071 del 15 gennaio 1987; Visto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato; Decreta: Dopo la lettera c) del n. 4, capitolo I dell'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono aggiunte le seguenti lettere: c-bis) La minima distanza che puo' intercorrere fra i magazzini della fabbrica, determinata utilizzando la formula indicata al primo comma della precedente lettera c), non puo' comunque essere inferiore a metri 20, riducibili della meta' quando essi siano separati da idoneo terrapieno o esistano condizioni di protezione particolarmente favorevoli a giudizio della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili. Una distanza di metri 20, come difesa contro il propagarsi di incendio per calore, e' da prevedersi fra i magazzini indipendentemente dalla quantita' massima dei manufatti esplosivi in essi immagazzinati, quando i manufatti stessi per la loro natura o per il tipo dell'imballaggio che li contiene non presentino rischio di detonare simultaneamente in massa, con o senza proiezione di schegge, oppure di incendio violento diffuso, ad esempio spolette senza detonatore, cartucce da guerra fino al calibro di 20 millimetri compreso, munite di proiettile inerte o tracciante o incendiario o tracciante incendiario, purche' senza carica esplosiva, e similari. La distanza di metri 20 puo' essere ridotta alla meta' quando i magazzini che contengono i manufatti del tipo indicato sono fra di loro separati da un idoneo tagliafuoco in muratura, senza aperture dello spessore di almeno 40 centimetri, o in cemento armato di analoga resistenza. Fra detti magazzini e gli abitanti e le vie di comunicazione debbono intercorrere almeno 100 metri, riducibili della meta' quando sono interposti colli, argini, terrapieni o un muro tagliafuoco come sopra descritto; c-ter) Per la conservazione degli esplosivi sono ammessi anche magazzini del tipo denominato "Igloo", costituiti da un fabbricato senza finestre, ricoperto sul tetto e su tre lati da uno strato riportato di terra vegetale, il cui spessore deve essere non inferiore a metri 0,60 sul tetto e aumentare progressivamente sulle tre pareti, che si raccorda al piano di campagna con pendenza uniforme non superiore ai 30 gradi sessagesimali. Il magazzino, a pianta generalmente rettangolare e con sezione che puo' essere semicircolare, policentrica, rettangolare o di altra forma idonea, deve essere progettato e costruito per resistere alle sollecitazioni conseguenti all'esplosione accidentale di un magazzino o di un laboratorio adiacente, posto alla prescritta distanza di sicurezza, senza crollare, in tutto o in parte, e senza che al suo interno si verifichi distacco con proiezioni di parti che possono risultare pericolose per la sicurezza degli esplosivi immagazzinati nel fabbricato stesso. La parete frontale, intesa come parete d'ingresso, non ricoperta di terra e realizzata in modo da consentire sfogo preferenziale alla sovrappressione in caso di esplosione accidentale all'interno del magazzino, e la porta di accesso, oltre ai requisiti sopra indicati, devono resistere alla penetrazione di proiezioni dall'esterno. Le sollecitazioni alle quali deve poter resistere la struttura del fabbricato, in caso di esplosione esterna, sono le seguenti: parete frontale e porta di accesso: pressione positiva: picco pari a 7 bar; 3 --- durata \ / C millisecondi; \/ 3 --- impulso 2 \ / C bar X millisecondi. \/ altre pareti: pressione positiva: picco pari a 3 bar; 3 --- durata: \ / C millisecondi; \/ 3 --- impulso \ / C bar X millisecondi, \/ dove C indica la quantita' in chilogrammi di esplosivo netto contenuto nel luogo sede di potenziale esplosione piu prossimo all'igloo, che puo' detonare simultaneamente. La massima quantita' di esplosivo netto che puo' essere immagazzinato in ciascun igloo non deve eccedere i 75.000 chilogrammi di sostanze o manufatti esplosivi della I e della II categoria oppure 3.000 chilogrammi della III categoria. La struttura dell'igloo puo' essere in cemento armato o in piastre multiple di lamiera di acciaio o in altro materiale purche' idoneo a resistere alle sollecitazioni sopra indicate. La pavimentazione deve essere atta a sopportare il carico delle cataste e dei mezzi impiegati nelle operazioni di accatastamento. L'altezza delle cataste, oppure degli scaffali, e' consentita oltre i metri 1,60 (previsti al secondo comma della lettera m) del n. 4 del capitolo IV e fino a metri 3,50 dal pavimento del magazzino, qualora gli imballaggi delle sostanze o dei manufatti esplosivi siano sufficientemente robusti convenientemente sollevati dal suolo ed assicurati ad idonee piattaforme, in modo tale da impedirne il ribaltamento o, comunque da evitare la caduta del singolo imballaggio; in tal caso l'accatastamento deve essere attuato esclusivamente utilizzando mezzi di sollevamento idonei alla specifica operazione e ad operare nel particolare ambiente. Il limite in altezza ed il sistema di accatastamento indicati per gli igloo sono validi anche per i magazzini di tipo convenzionale, cioe' quelli descritti alla lettera b) del n. 4 del capitolo IV, qualora dispongano di pavimentazione idonea a sopportare il carico. Nella parete frontale sono da prevedere bocche di areazione cui fa riscontro, alla estremita' opposta del fabbricato, un camino di areazione a gomito che sfoga verticalmente sopra il tetto. Le suddette aperture debbono essere munite di reti di protezione contro roditori e di dispositivi per la loro chiusura automatica in caso di aumento eccessivo della temperatura esterna per incendio o vampa. Potranno anche essere sfruttate per la installazione di impianti di condizionamento o di ventilazione. Nei magazzini tipo igloo la protezione dalle scariche elettriche atmosferiche puo' essere realizzata collegando con i dispersori di terra le armature in ferro della struttura cementizia ovvero le lamiere multiple di acciaio, come precisato all'ultimo alinea del punto 5 dell'appendice tecnica di cui all'allegato D. Detto collegamento deve prevedere un conduttore esterno al fabbricato, facilmente accessibile, per la rapida verifica dell'impianto di messa a terra. Per strutture di tipo diverso da quelle sopracitate resta inteso che la protezione dalle scariche elettriche atmosferiche deve essere realizzata secondo le norme di cui al paragrafo 2 dell'appendice tecnica dello stesso allegato D. L'igloo deve essere orientato in modo tale che davanti alla sua parete frontale, all'interno del settore compreso tra le rette inclinate di 60 gradi sessagesimali a destra e di 60 gradi sessagesimali a sinistra rispetto all'asse del magazzino, non venga a trovarsi la parete frontale di altro igloo o locale contenente esplosivi, a meno che non sussistano idonee condizioni di sicurezza, quali terrapieni, bastioni o adeguate distanze, come indicato nella tabella che segue. In particolare il bastione, realizzato con terra e muro verticale di sostegno, deve essere posto a non oltre metri 5 dalla parete frontale dell'igloo e deve avere altezza non inferiore a quella dell'igloo stesso e lunghezza tale da proteggere l'intero settore sopra definito. Le minime distanze che debbono intercedere fra gli igloo, fra questi ed altri tipi di magazzini, laboratori, abitazioni e vie di comunicazione esterne al deposito, sono talune fisse e talune risultanti dalla formula 3 --- d = K \ / C \/ in cui d e' la distanza in metri tra i punti piu' vicini, C e' il quantitativo di esplosivo netto, espresso in chilogrammi, contenuto nell'igloo sede di potenziale esplosione e K e' un coefficiente numerico. Il valore del coefficiente K e quello delle distanze fisse varia con la reciproca posizione dei magazzini cosi' come elencati nella prima colonna della successiva tabella e del rischio prevalente che caratterizza gli esplosivi immagazzinati, come indicato al punto 2 del capitolo VIII, e cioe': detonazione simultanea in massa; esplosione con proiezione di schegge e rottami; incendio violento diffuso. I valori del coefficiente K e quelli delle distanze fisse sono dati dalla seguente: TABELLA ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Per i depositi costituiti da magazzini di tipo igloo gia' in esercizio o in costruzione alla data del presente decreto sono valide le norme contenute al n. 2 del capitolo XIII del presente allegato. Le autorizzazioni all'impianto di magazzini di tipo igloo sono subordinate al parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 27 maggio 1987 Il Ministro: SCALFARO Visto, il Guardasigilli: ROGNONI