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LEGGE 6 marzo 1987, n. 75

Modifica dell'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concernente la manutenzione degli impianti telefonici urbani, interni, supplementari ed accessori.

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Testo in vigore dal:  26-3-1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 285 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli abbonati hanno facoltà, nei limiti e con le modalità stabilite nel regolamento, di provvedere direttamente o di servirsi dell'esercente o di ditte autorizzate per la fornitura e messa in opera delle apparecchiature terminali, non facenti parte dell'impianto principale, abilitate totalmente o parzialmente a comunicare con la rete telefonica pubblica, nonché delle condutture ed accessori relativi, salvo il collaudo e l'allacciamento all'impianto principale da parte dell'esercente.
La manutenzione degli impianti suddetti deve essere assicurata dal titolare dell'abbonamento che dovrà provvedervi tramite l'esercente o a mezzo delle ditte di cui al precedente comma, in possesso di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialità e complessità dell'impianto da affidare in manutenzione.
Le amministrazioni statali possono provvedere, anche con personale specializzato alle proprie dipendenze, alla manutenzione delle apparecchiature terminali non facenti parte dell'impianto principale, restando a cura dell'esercente soltanto il collaudo e l'allacciamento all'impianto principale".
2. Per gli impianti esistenti, già collegati alla rete pubblica, la nuova disciplina concernente la manutenzione degli stessi sarà attuata a partire dal diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per gli impianti di proprietà dell'esercente la cui manutenzione continuerà a cura dello stesso fino alla scadenza dei relativi contratti di noleggio, e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI