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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1035

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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Testo in vigore dal:  25-3-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Considerata la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso;

Articolo unico



Dopo l'art. 305, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di colpocitologia.

Scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di colpocitologia

Art. 306. - Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino si istituisce la scuola speciale di preparazione per tecnici di colpocitologia, che ha lo scopo di preparare adeguatamente personale tecnico nel campo della diagnostica precoce delle neoplasie maligne dell'apparato genitale femminile.
La scuola ha indirizzo teorico-pratico.
La durata del corso degli studi della scuola è di due anni accademici.
Il consiglio di amministrazione dell'Università, sentiti la direzione della scuola ed il consiglio di facoltà, su proposta del senato accademico, stabilisce di anno in anno l'ammontare dei contributi.
Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni e contributi di enti pubblici e privati.
Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo alla frequenza. Per essere ammessi al secondo anno di corso debbono aver superato gli esami del primo corso. Per sostenere gli esami di diploma gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami di tutte le materie prescritte e aver compiuto, con esito favorevole, le esercitazioni pratiche previste.
L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso ed in una o più prove pratiche stabilite dalla commissione esaminatrice.
Agli allievi che avranno superato gli esami finali verrà rilasciato un diploma di "tecnico di colpocitologia".
La commissione per gli esami di profitto è nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola, presidente, da un professore ufficiale di materia affine e da un libero docente cultore della materia.
La commissione per gli esami di diploma è formata da cinque membri, composti dal direttore della scuola e da quattro altri insegnanti della scuola, nominati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola.
Il titolo di studio richiesto per l'ammissione è il diploma di scuola media di secondo grado.
Il numero massimo di partecipanti è di dodici per anno di corso.
Al primo anno si accede previo esame di cultura generale sostenuto davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della stessa scuola. Le domande di iscrizione, su carta legale, dovranno essere presentate dal 1 agosto al 30 ottobre ed essere corredate dai seguenti documenti, tutti in regola con il bollo: 1) certificato di nascita in carta legale; 2) diploma di scuola superiore; 3) due fotografie di cui una autenticata in bollo;
4) titoli eventualmente posseduti dal candidato.
L'esame di ammissione avrà luogo il 15 novembre.
Le materie di insegnamento saranno così ripartite:
1° Anno:
cardiologia;
citologia normale;
nozioni di anatomia ed istologia normale dell'apparato genitale femminile;
nozioni di fisiologia dell'apparato genitale femminile;
nozioni di anatomia ed istologia patologica dell'apparato genitale femminile;
nozioni di endocrinologia ginecologica;
nozioni di microscopia;
tecnica citologica;
nozioni di microbiologia applicata alla ginecologia;
fisiocitologia ginecologica;
colpomicroscopia;
colposcopia I.
2° Anno:
tecnica istologica;
istopatologia del collo dell'utero;
istopatologia endometriale;
citopatologia ginecologica;
citochimica;
colposcopia II;
medicina sociale ed educazione sanitaria;
isto e citopatologia mammaria;
tecniche di diagnosi precoce del carcinoma mammario;
citopatologia peritoneale;
urocitogramma in ginecologia;
cito-isto e colpofotografia.
La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.
In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà di medicine e chirurgia, udito il direttore della scuola.
Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti resteranno così destinate:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 tassa annuale di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 soprattassa annuale di esame . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982

Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 386