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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1964, n. 536

Approvazione della variante "ter" al piano particolareggiato n. 109 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra la via Prenestina, Porta Maggiore, via Casilina, piazza del Pigneto, via Aquila, del piano particolareggiato della zona stralciata dal piano stesso nonchè della variante "quater" al piano particolareggiato n. 52.

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Testo in vigore dal:  31-7-1964

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;
Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1950 al registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 143, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato n. 109 di esecuzione della zona compresa fra via Prenestina, Porta Maggiore, via Casilina, piazza del Pigneto e via Aquila salvo lo stralcio della zona compresa tra via Casilina, via Prenestina ed il confine sud-sud est della zona industriale, che doveva essere ristudiata dal comune di Roma tenendo conto delle osservazioni contenute nelle premesse del decreto stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1954 al registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 200, ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1956 al registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 261, con i quali è stato, fra l'altro, approvato il piano particolareggiato della zona stralciata dall'approvazione del piano particolareggiato n. 109;
Considerato che con i citati decreti presidenziali il piano predisposto dal comune di Roma veniva modificato con: a) l'estensione della zona verde prevista alla confluenza delle vie Casilina e Prenestina; b) l'imposizione di un'aiuola verde in corrispondenza della parte curvilinea del suolo sulla via Prenestina c) lo stralcio dell'area indicata con lettere E, F, G, f, I, L nella planimetria del piano in scala 1: 500; d) la prescrizione che i nuovi fabbricati non avrebbero dovuto superare m. 14 dal piano stradale, essere suddivisi per lo meno in tre corpi di fabbrica tra loro convenientemente distaccati e che i relativi progetti avrebbero dovuto essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza ai monumenti per il Lazio;
Vista la domanda con la quale il sindaco di Roma in base alla delibera della Giunta municipale 12 settembre 1960, n. 5540, approvata dal Ministero dell'interno, ha chiesto l'approvazione della variante ter al piano particolareggiato n. 109, approvato con i citati decreti presidenziali 15 febbraio 1950, 26 aprile 1954 e 19 aprile 1956, l'approvazione del piano particolareggiato della zona stralciata dall'approvazione con i decreti presidenziali 26 aprile 1954 e 19 aprile 1956, nonché l'approvazione della variante quater al piano particolareggiato n. 52, approvato con regio decreto 6 maggio 1937, con decreto presidenziale 15 febbraio 1950;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante il periodo di deposito degli atti e nei trenta giorni successivi alla pubblicazione non sono state presentate opposizioni;
Considerato che la variante proposte prevede la sistemazione urbanistica delle zone sopraindicate e comprende il cambiamento di destinazione da zona industriale a zona con caratteristiche speciali di una breve fascia normale alla, via Casilina oltre la rettifica dell'allargamento del primo tratto della via predetta verso il piazzale Labicano, uniformandolo alla sistemazione, già eseguita, della via stessa verso il ponte Casilino;
Che per la zona suddetta la variante proposta prevede una sistemazione edilizia con caratteristiche speciali, risultanti dalla planimetria in scala 1: 500 costituente l'allegato "A", in cui sono comprese la suindicata zona stralciata dall'approvazione del piano particolareggiato n. 109, nonché le due zone destinate a verde dai decreti presidenziali di approvazione del piano stesso;
Considerato che la variante di che trattasi appare di massima accettabile in quanto tendente a conferire un compiuto e definitivo assetto urbanistico alla zona interessata sia in ordine alle particolari necessità di carattere ambientale che a quelle di una degna soluzione architettonica delle edificazioni previste in fregio al complesso monumentale di Porta Maggiore;
Che, tuttavia, nella soluzione proposta appaiono sussistere taluni inconvenienti ed in particolare:
a) la posizione avanzata del corpo anteriore del complesso verso la Porta Maggiore, rende preponderante la massa del corpo di fabbrica sul piazzale Labicano;
b) i volumi dei corpi di fabbrica posti in arretrato appaiono piuttosto addensati;
c) la disposizione dei corpi di fabbrica quale risulta dall'allegato "A" appare planimetricamente tormentata ed i corpi stessi, nella parte retrostante del complesso, hanno un'altezza accentuata;
Considerato che, per le ragioni suindicate, appare opportuno che la sistemazione della zona di che trattasi venga realizzata in base alle previsioni riportate nelle due planimetrie in scala 1: 500 vistate dalla speciale Commissione per il piano regolatore di Roma del 1931 ed unite al presente decreto quale parte integrante dello stesso;
Che tali previsioni contemplano una più appropriata disposizione dei corpi di fabbrica, un migliore inserimento dei volumi nella composizione urbanistica della piazza nonché una riduzione ed una graduazione delle altezze dei singoli edifici consentendo, in tal modo, un più agevole ambientamento delle nuove masse edilizie;
Che si ritiene, peraltro, opportuno prescrivere che i singoli progetti edilizi esecutivi debbano essere sottoposti, prima del rilascio della licenza, edilizia, al nulla osta della Soprintendenza ai monumenti per il Lazio;
Considerato che le suddette previsioni risultano tecnicamente più conformi alle finalità perseguite dal comune di Roma nella compilazione della variante di che trattasi e, d'altra parte, non apportano innovazioni sostanziali tali da alterare nella sua essenza il progetto compilato dal Comune stesso, ed infine, non variano il piano di esproprio a suo tempo pubblicato;
Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1961, numero 16170 R. 61.173 con il quale è stato approvato il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi;
Considerato che, per il compimento delle espropriazioni e dei lavori previsti dalla variante in questione, si ritiene congruo il termine di anni cinque decorrenti dalla data del presente decreto;
Visto il voto n. 140 emesso nell'adunanza del 28 febbraio 1962 dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma del 1931;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Con le modifiche di cui alle premesse è approvata la variante ter al piano particolareggiato n. 109 di esecuzione della zona compresa, fra la via Prenestina, Porta Maggiore,via Casilina, piazza del Pigneto e via Aquila, il piano particolareggiato della zona stralciata dal piano predetto nonché la variante quater al piano particolareggiato n. 52.
Gli elaborati saranno vistati dal Ministro per i lavori pubblici in una relazione tecnica, in una planimetria in iscala 1: 5000, in una planimetria in scala 1: 1000, in due planimetrie in iscala 1: 500 costituenti l'allegato "A" e in un'elenco delle proprietà interessante.
Per il compimento delle espropriazioni e dei lavori previsti nella variante di che trattasi è fissato il termine, di anni cinque decorrenti dalla data del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1964

SEGNI MORO - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1964

Atti del governo, registro n. 184, foglio n. 111 - VILLA