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LEGGE 8 novembre 1963, n. 1530

Elevazione del contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale di economia agraria.

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Testo in vigore dal:  12-12-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria, previsto dalla legge 11 aprile 1957, n. 239, è elevato, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1963-64, a lire 150 milioni.