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LEGGE 5 luglio 1962, n. 992

Fissazione di un nuovo termine della validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni.

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Testo in vigore dal:  17-8-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine di validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente i benefici fiscali per i macchinari ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi "vapori endogeni, è fissato al 31 dicembre 1963.