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LEGGE 12 giugno 1962, n. 903

Provvidenze per la zootecnia.

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Testo in vigore dal:  10-8-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, per l'esercizio finanziario 1961-62, per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 27 novembre 1956, n. 1367, concernente il miglioramento e il risanamento del patrimonio zootecnico.