stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 febbraio 1962, n. 37

Modifiche e norme interpretative delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
vigente al 14/12/2009
Testo in vigore dal:  6-3-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il beneficio, di cui all'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 471, va inteso come aumento di anzianità e non come retrodatazione della nomina. Agli effetti della prima promozione di qualifica la valutazione dell'aumento in parola va effettuata con i criteri dell'ultimo comma dell'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
A tale effetto il personale esecutivo ed ausiliario degli uffici e quello dell'esercizio è equiparato al personale delle carriere di concetto.