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LEGGE 21 aprile 1961, n. 341

Disposizioni per l'ammodernamento della ferrovia del Canavese.

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Testo in vigore dal:  1-6-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'esercizio della ferrovia Torino-Settimo-Rivarolo-Castellamonte-Pont, il limite massimo di sovvenzione di lire 600.000 a chilometro, stabilito dall'articolo 2 della, legge 2 agosto 1952, n. 1221, è elevato a lire 1.737.730 a chilometro per il periodo di 25 anni a decorrere dalla data che il Ministro per i trasporti stabilirà con suo provvedimento per l'attuazione del piano di ammodernamento redatto, con voto 20 maggio 1958, n. 113-A, dalla Commissione istituita a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
Detta sovvenzione sarà assoggettata alle revisioni previste dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237.