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LEGGE 30 marzo 1961, n. 263

Aumento delle sovvenzioni alle Associazioni d'arma.

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Testo in vigore dal:  7-5-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il limite massimo complessivo di lire 80 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle Associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 935, è stabilito in lire 120 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1960-61.