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LEGGE 23 febbraio 1961, n. 86

Aumento degli stanziamenti annui per contributi a favore di iniziative e manifestazioni di interesse turistico, nonchè di attività dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile.

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Testo in vigore dal:  28-3-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 702, a favore di enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959-60, l'ulteriore spesa di lire centocinquantamilioni.