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LEGGE 21 novembre 1957, n. 1152

Istituzione di un fondo di rotazione in valute estere per il finanziamento delle navi militari che si recano all'estero.

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Testo in vigore dal:  27-12-1957
La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Dopo il secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049, sono aggiunti i seguenti commi:
"Si provvede altresì alle momentanee deficienze di valuta estera per il finanziamento delle navi nei casi in cui debbano spostarsi immediatamente e senza preavviso con l'istituzione, presso una.
Direzione di commissariato militare marittimo, di un fondo di rotazione in valuta estera nei seguenti limiti massimi di importo:

Dollari U.S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Lire sterline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Franchi francesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000

Tale fondo sarà reintegrato con l'osservanza delle norme contenute nella legge 3 marzo 1951, n. 193".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1957

GRONCHI ZOLI - TAVIANI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA