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LEGGE 23 febbraio 1950, n. 95

Modificazioni al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, relativo alla concessione di acconti ai profughi della provincia di Pola.

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Testo in vigore dal:  12-4-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Il decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, è ratificato con la seguente modificazione:
Art. 1. - II primo comma è sostituito dal seguente:
"È istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione per la concessione di acconti ai cittadini, profughi nel territorio nazionale, che hanno sofferto danni di guerra a beni mobili nei territori già italiani delle isole dell'Egeo, della Dalmazia e della Venezia Giulia".

La presente legge, munita del sigillo dallo Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1950

EINAUDI

DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI