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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1949, n. 1060

Modificazione dell'art. 92 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

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Testo in vigore dal:  14-2-1950

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;
Visto il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro e ad interim per il bilancio; Decreta:

Articolo unico



L'art. 92 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, è modificato come segue: "L'Amministrazione potrà altresì, nei limiti delle disponibilità di bilancio:
sussidiare asili infantili e scuole elementari per i figli degli operai dei propri stabilimenti;
sostenere in località saliniere, le spese di culto o contribuirvi in parte;
concorrere nelle spese di trasporto che il personale salariato, con rapporto di lavoro continuo delle Manifatture e delle Saline, sia giornalmente obbligato a sostenere per recarsi all'opificio.
Detto concorso è però limitato agli opifici e stabilimenti il cui personale dimori in gran maggioranza in Comuni non collegati, con quello in cui ha sede lo stabilimento, da regolare rete tramviaria o ferroviaria ed agli opifici e stabilimenti che trovansi situati in posizione eccessivamente eccentrica rispetto al domicilio della gran maggioranza del personale.
La misura del concorso è stabilita dall'Amministrazione centrale ed è rapportata alla spesa giornaliera che il salariato è costretto a sostenere.
Essa peraltro non può essere corrisposta - per ciascun operaio addetto alle Manifatture e alle Saline per il quale sia stato autorizzato l'impiego dei mezzi di trasporto e per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro - in misura superiore a L. 1,25 e L. 1,50 a chilometro per i percorsi rispettivamente su strada piana e su strada a dislivello.
Il concorso alla spesa è comunque limitato ad un percorso massimo di chilometri sei per le Manifatture e chilometri dieci per le Saline.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 dicembre 1949

EINAUDI DE GASPERI - VANONI PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1950

Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 57. - FRASCA