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REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1944, n. 14

Obbligo di denunziare le scorte di carta e di materiali da stampa. (044U0014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 22/12/2008
Testo in vigore dal:  19-1-1944 al: 15-12-2009
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Art. 1



Chiunque sia in possesso di carta per la stampa di giornali (in fogli o bobine) o di materiali e forniture per stampe di qualsiasi tipo e natura è tenuto a farne denunzia alla Prefettura della Provincia in cui il detto materiale si trovi entro il termine perentorio del 31 gennaio 1944.

La denunzia deve contenere oltre alle complete generalità, domicilio e residenza del dichiarante, le seguenti indicazioni:

a) per la carta a fogli: tipo della carta, misura, numero dei fogli;

b) per la carta in bobine: qualità, numero e larghezza delle bobine;

c) per gli inchiostri: quantità in Kg. e colori;

d) per i macchinari: misura e marca, rotative, linotypes;

e) nome, domicilio e residenza del proprietario o dei proprietari di detti materiali;

f) località in cui i detti materiali si trovano.