stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 19 giugno 1940, n. 766

Fusione della Cassa di risparmio di Fabriano con la Cassa di risparmio di Cupramontana. (040U0766)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/1940
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  25-7-1940

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduti il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII; numero 967, ed il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, numero 225;
Vedute le deliberazioni prese in data 29 aprile 1940-XVIII, dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fabriano, e in data 19 maggio 1940-XVIII, dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Cupramontana, in ordine alla progettata fusione tra le aziende predette;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



La Cassa di risparmio di Fabriano, con sede in Fabriano, e la Cassa di risparmio di Cupramontana, con sede in Cupramontana, sono fuse ed il nuovo Ente assume la denominazione di «Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana», con sede sociale e direzione centrale in Fabriano. La Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana è ammessa a far parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225.

Le modalità della fusione e le norme statutarie del nuovo Ente saranno approvate con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a norma dell'art. 47, comma 1°, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV; n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 423, foglio 42. - Mancini