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LEGGE 22 maggio 1939, n. 823

Riordinamento delle Soprintendenze alle antichità e all'arte. (039U0823)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
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vigente al 14/12/2009
Testo in vigore dal:  5-7-1939 al: 8-5-2025
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Art. 1



La cura degli interessi archeologici, artistici, monumentali e panoramici è affidata al Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale delle antichità e belle arti, che la esercita per mezzo delle Soprintendenze: a) alle antichità, b) ai monumenti, c) alle gallerie, d) ai monumenti e gallerie.