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REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1937, n. 833

Istituzione del corpo della «Guardia alla frontiera». (037U0833)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/12/1934.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2540 (in G.U. 23/02/1938, n.44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-12-1934 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, recante modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta rendere le grandi unità del Regio esercito interamente disponibili per le operazioni e di assicurare, d'altra parte, in ogni eventualità, l'immediata ed efficace difesa delle frontiere affidandola a uno speciale corpo di nuova istituzione;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato, per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È istituito uno speciale corpo del Regio esercito denominato «Guardia alla frontiera».