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LEGGE 6 giugno 1935, n. 1129

Norme per la riforma degli Istituti per le case popolari e per la costituzione di un Consorzio nazionale fra gli Istituti predetti. (035U1129)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-7-1935 al: 15-12-2009
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Art. 1



Con decreto Reale potrà essere costituito in ciascun capoluogo di provincia un Istituto autonomo provinciale per le case popolari, che svolgerà la propria attività a beneficio delle classi meno abbienti, in tutti quei comuni della circoscrizione provinciale nei quali se ne manifesti il bisogno.

Gli Istituti autonomi provinciali per le case popolari, con l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, potranno costituire nei Comuni della rispettiva circoscrizione, ove sia necessario, apposite sezioni locali.

La gestione ed il bilancio di tali sezioni saranno tenuti distinti.