Che da facoltà al governo di consentire ai comuni del Regno un nuovo
termine per l'esecuzione dell'articolo 1°, della legge 4 luglio 1874
concernente l'obbligo di imboschire od alienare i beni incolti di
loro proprietà (082U0836)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1882
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)