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LEGGE 7 luglio 1876, n. 3213

Riguardante la reintegrazione dei gradi militari a coloro che li perdettero per causa politica; pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti combattendo per la indipendenza d'Italia. (076U3213)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1876 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 16/12/2009
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))