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LEGGE 19 maggio 1872, n. 825

Che autorizza la spesa di lire 1,156,200 per la costruzione di ponti sopra strade nazionali. (072U0825)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/1872 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 16/12/2009
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))