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LEGGE 8 agosto 1863, n. 1393

Colla quale la competenza pei reati di renitenza alla leva, e di complicità ai medesimi, è devoluta rispettivamente ai Tribunali militari eri ai Consigli di guerra marittimi, ed è protratta sino al 1.° agosto 1864 l'osservanza della legge in data 27 luglio 1862 relativa alle diserzioni militari. (063U1393)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 16/12/2009
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))