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LEGGE 5 luglio 1863, n. 1336

Che autorizza le spese straordinarie in lire 1,055,833.50 per opere nuove riflettenti il servizio del Genio militare stanziate nel bilancio passivo del Ministero della Guerra per gli anni 1863-1864. (063U1336)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 16/12/2009
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))