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LEGGE 19 luglio 1862, n. 722

Che vieta il cumulo degli impieghi retribuiti, delle pensioni ed altri assegnamenti a carico dello Stato, o di pubbliche Amministrazioni. (062U0722)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 16/12/2009
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))