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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2023, n. 216

Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. (23G00228)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2023
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vigente al 16/01/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-12-2023
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma fiscale»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 5, comma  1,  lettera  a),  della
citata legge n. 111  del  2023,  che  prevede  specifici  principi  e
criteri  direttivi  per  la  revisione  e   la   graduale   riduzione
dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,  nel  rispetto  del
principio di progressivita' e nella prospettiva della transizione del
sistema verso l'aliquota impositiva  unica,  attraverso  il  riordino
delle deduzioni dalla base imponibile, degli  scaglioni  di  reddito,
delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e  dei
crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalita'; 
  Visto, in particolare, l'articolo 9, comma  1,  lettera  g),  della
citata  legge  n.  111  del  2023,  che  dispone   la   revisione   e
razionalizzazione  degli  incentivi  fiscali  alle  imprese   e   dei
meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi e che in attesa
della  completa  adozione  di  tale  principio  si  rende  necessario
stimolare la crescita occupazionale; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto, in particolare, l'articolo 11 del citato testo  unico  delle
imposte sui redditi, che stabilisce l'applicazione  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche con aliquote fissate per  scaglioni  di
reddito; 
  Visto, in particolare, l'articolo 13 del citato testo  unico  delle
imposte sui redditi, che riconosce specifiche detrazioni in relazione
alla tipologia di reddito percepito; 
  Visto, in particolare, l'articolo 15 del citato testo  unico  delle
imposte sui redditi, che riconosce detrazioni dall'imposta per taluni
oneri sostenuti dai contribuenti; 
  Visto l'articolo 50 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446, che istituisce l'addizionale regionale all'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  che
istituisce  l'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche; 
  Visto l'articolo 14, comma 8,  del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, che prevede  obblighi  di  comunicazione  a  carico  dei
comuni  per  le  delibere  di  variazione  dell'addizionale  comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
  Visto  il  decreto  legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  e,   in
particolare, l'articolo 6, comma 4,  che  consente  alle  regioni  di
stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione  agli
scaglioni di reddito corrispondenti a quelli  stabiliti  dalla  legge
statale; 
  Visto l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, che consente ai comuni di  stabilire  aliquote  dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  utilizzando
esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla  legge
statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
  Visto il decreto-legge 5  febbraio  2020,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, e,  in  particolare,
l'articolo 1 che istituisce il trattamento integrativo dei redditi di
lavoro dipendente e assimilati; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 ottobre 2023; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
espressa nella seduta del 9 novembre 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
         Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito 
                        delle persone fisiche 
 
  1. Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta  sul  reddito
sulle persone fisiche, l'imposta lorda e'  calcolata  applicando,  in
luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma  1,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti  aliquote  per
scaglioni di reddito: 
    a) fino a 28.000 euro, 23 per cento; 
    b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; 
    c) oltre 50.000 euro, 43 per cento. 
  2. Per l'anno 2024, la detrazione prevista dall'articolo 13,  comma
1, lettera a), primo periodo,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' innalzata a 1.955 euro. 
  3. Per l'anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di
cui all'articolo 1, comma  1,  primo  periodo,  del  decreto-legge  5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2020, n. 21, e' riconosciuta a  favore  dei  contribuenti  con
reddito complessivo non superiore a  15.000  euro  qualora  l'imposta
lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione
di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50,  comma  1,  lettere
a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  sia  di  importo  superiore  a  quello  della
detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1,  del  citato
testo unico delle imposte sui redditi diminuita  dell'importo  di  75
euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno. 
  4. Nella determinazione degli acconti dovuti ai  fini  dell'imposta
sul reddito delle  persone  fisiche  e  relative  addizionali  per  i
periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale  imposta  del  periodo
precedente, quella che  si  sarebbe  determinata  non  applicando  le
disposizioni dei commi 1 e 2. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma fiscale»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 5, comma  1,  lettera  a),  della
citata legge n. 111  del  2023,  che  prevede  specifici  principi  e
criteri  direttivi  per  la  revisione  e   la   graduale   riduzione
dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,  nel  rispetto  del
principio di progressivita' e nella prospettiva della transizione del
sistema verso l'aliquota impositiva  unica,  attraverso  il  riordino
delle deduzioni dalla base imponibile, degli  scaglioni  di  reddito,
delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e  dei
crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalita'; 
  Visto, in particolare, l'articolo 9, comma  1,  lettera  g),  della
citata  legge  n.  111  del  2023,  che  dispone   la   revisione   e
razionalizzazione  degli  incentivi  fiscali  alle  imprese   e   dei
meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi e che in attesa
della  completa  adozione  di  tale  principio  si  rende  necessario
stimolare la crescita occupazionale; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto, in particolare, l'articolo 11 del citato testo  unico  delle
imposte sui redditi, che stabilisce l'applicazione  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche con aliquote fissate per  scaglioni  di
reddito; 
  Visto, in particolare, l'articolo 13 del citato testo  unico  delle
imposte sui redditi, che riconosce specifiche detrazioni in relazione
alla tipologia di reddito percepito; 
  Visto, in particolare, l'articolo 15 del citato testo  unico  delle
imposte sui redditi, che riconosce detrazioni dall'imposta per taluni
oneri sostenuti dai contribuenti; 
  Visto l'articolo 50 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446, che istituisce l'addizionale regionale all'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  che
istituisce  l'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche; 
  Visto l'articolo 14, comma 8,  del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, che prevede  obblighi  di  comunicazione  a  carico  dei
comuni  per  le  delibere  di  variazione  dell'addizionale  comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
  Visto  il  decreto  legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  e,   in
particolare, l'articolo 6, comma 4,  che  consente  alle  regioni  di
stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione  agli
scaglioni di reddito corrispondenti a quelli  stabiliti  dalla  legge
statale; 
  Visto l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, che consente ai comuni di  stabilire  aliquote  dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  utilizzando
esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla  legge
statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
  Visto il decreto-legge 5  febbraio  2020,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, e,  in  particolare,
l'articolo 1 che istituisce il trattamento integrativo dei redditi di
lavoro dipendente e assimilati; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 ottobre 2023; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
espressa nella seduta del 9 novembre 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
         Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito 
                        delle persone fisiche 
 
  1. Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta  sul  reddito
sulle persone fisiche, l'imposta lorda e'  calcolata  applicando,  in
luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma  1,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti  aliquote  per
scaglioni di reddito: 
    a) fino a 28.000 euro, 23 per cento; 
    b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; 
    c) oltre 50.000 euro, 43 per cento. 
  2. Per l'anno 2024, la detrazione prevista dall'articolo 13,  comma
1, lettera a), primo periodo,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' innalzata a 1.955 euro. 
  3. Per l'anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di
cui all'articolo 1, comma  1,  primo  periodo,  del  decreto-legge  5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2020, n. 21, e' riconosciuta a  favore  dei  contribuenti  con
reddito complessivo non superiore a  15.000  euro  qualora  l'imposta
lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione
di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50,  comma  1,  lettere
a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  sia  di  importo  superiore  a  quello  della
detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1,  del  citato
testo unico delle imposte sui redditi diminuita  dell'importo  di  75
euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno. 
  4. Nella determinazione degli acconti dovuti ai  fini  dell'imposta
sul reddito delle  persone  fisiche  e  relative  addizionali  per  i
periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale  imposta  del  periodo
precedente, quella che  si  sarebbe  determinata  non  applicando  le
disposizioni dei commi 1 e 2.