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LEGGE 7 dicembre 2023, n. 193

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. (23G00206)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/01/2024
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Testo in vigore dal: 2-1-2024
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto, finalita' e definizione 
 
  1. Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparita'
di trattamento, la presente legge reca  disposizioni  in  materia  di
parita' di trattamento, non discriminazione e  garanzia  del  diritto
all'oblio  delle  persone  guarite  da  patologie   oncologiche,   in
attuazione degli  articoli  2,  3  e  32  della  Costituzione,  degli
articoli 7, 8, 21, 35 e  38  della  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il  cancro  di
cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44  final,
del 3 febbraio 2021, nonche' dell'articolo 8 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950,  resa  esecutiva  ai  sensi  della
legge 4 agosto 1955, n. 848. 
  2. Per « diritto all'oblio oncologico » si intende il diritto delle
persone  guarite  da  una  patologia  oncologica   di   non   fornire
informazioni ne' subire indagini in  merito  alla  propria  pregressa
condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge. 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto, finalita' e definizione 
 
  1. Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparita'
di trattamento, la presente legge reca  disposizioni  in  materia  di
parita' di trattamento, non discriminazione e  garanzia  del  diritto
all'oblio  delle  persone  guarite  da  patologie   oncologiche,   in
attuazione degli  articoli  2,  3  e  32  della  Costituzione,  degli
articoli 7, 8, 21, 35 e  38  della  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il  cancro  di
cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44  final,
del 3 febbraio 2021, nonche' dell'articolo 8 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950,  resa  esecutiva  ai  sensi  della
legge 4 agosto 1955, n. 848. 
  2. Per « diritto all'oblio oncologico » si intende il diritto delle
persone  guarite  da  una  patologia  oncologica   di   non   fornire
informazioni ne' subire indagini in  merito  alla  propria  pregressa
condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.