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DECRETO LEGISLATIVO 18 ottobre 2023, n. 153

Attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento. (23G00160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/2023
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Testo in vigore dal: 18-11-2023
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,  e,  in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione  europea  2019-2020»,
e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 38); 
  Vista la direttiva (UE) 2020/284 del  Consiglio,  del  18  febbraio
2020, che modifica  la  direttiva  2006/112/CE  per  quanto  riguarda
l'introduzione di taluni obblighi per  i  prestatori  di  servizi  di
pagamento; 
  Visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7  ottobre
2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla  lotta  contro
la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/283 del Consiglio, del  18  febbraio
2020, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del
7 ottobre 2010, relativo  alla  cooperazione  amministrativa  e  alla
lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in
relazione  al  trattamento  dei  dati  personali   da   parte   delle
istituzioni, degli organi  e  degli  organismi  dell'Unione  e  sulla
libera circolazione dei dati,  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/2366  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno,  che
modifica le direttive  2002/65/CE,  2009/110/CE  e  2013/36/UE  e  il
regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i  requisiti  tecnici  e
commerciali per i bonifici e gli  addebiti  diretti  in  euro  e  che
modifica il regolamento (CE) n. 924/2009; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2007/64/CE,  relativa  ai  servizi  di
pagamento nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle  direttive
97/7/CE,  2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e  che   abroga   la
direttiva 97/5/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.  218,  recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa  ai  servizi  di
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive  2002/65/CE,
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga
la  direttiva  2007/64/CE,  nonche'  adeguamento  delle  disposizioni
interne al regolamento (UE) n.  751/2015  relativo  alle  commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta»; 
  Visto il decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  recante
«Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia  di  imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei  tributi
e, in particolare gli articoli 9 e  10  concernenti,  rispettivamente
"Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita'" e  "Violazione
degli obblighi degli operatori finanziari"»; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.   427,   recante
«Armonizzazione delle disposizioni in materia di  imposte  sugli  oli
minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e  in  materia  di  IVA  con  quelle  recate  da  direttive   CEE   e
modificazioni   conseguenti   a   detta    armonizzazione,    nonche'
disposizioni concernenti la  disciplina  dei  Centri  autorizzati  di
assistenza  fiscale,  le   procedure   dei   rimborsi   di   imposta,
l'esclusione dall'ILOR dei  redditi  di  impresa  fino  all'ammontare
corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il
1993 di un'imposta erariale straordinaria su  taluni  beni  ed  altre
disposizioni tributarie»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 luglio 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 ottobre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con il Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e il Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
                            1972, n. 633 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, dopo il Titolo II, e' inserito il seguente: 
    «Titolo II-bis (Obblighi generali dei prestatori  di  servizi  di
pagamento). - Art. 40-bis (Definizioni). - 1. Ai  fini  del  presente
titolo si applicano le definizioni seguenti: 
      a) "prestatore di servizi di pagamento": una delle categorie di
prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo  1,  comma  1,
lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
      b) "servizio di pagamento": una delle attivita' commerciali  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11; 
      c) "operazione di pagamento": l'attivita', posta in essere  dal
pagatore o dal  beneficiario,  di  versare,  trasferire  o  prelevare
fondi,  indipendentemente  da  eventuali  obblighi  sottostanti   tra
pagatore e beneficiario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  c),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
      d) "pagatore": il soggetto titolare di un conto di pagamento  a
valere sul quale viene impartito un ordine di  pagamento  ovvero,  in
mancanza di un conto di pagamento,  il  soggetto  che  impartisce  un
ordine di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e),  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
      e) "beneficiario": il soggetto destinatario dei  fondi  oggetto
dell'operazione di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
f), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
      f) "Stato membro di origine": lo Stato membro di  origine  come
definito dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  g-bis),  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
      g) "Stato membro ospitante": lo  Stato  membro  ospitante  come
definito dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  g-ter),  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
      h) "conto di pagamento": un conto di pagamento  quale  definito
dall'articolo 1, comma 1, lettera  l),  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11; 
      i) "IBAN": l'IBAN quale definito all'articolo 2, punto 15,  del
regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici  e  commerciali
per i bonifici e gli addebiti diretti  in  euro  e  che  modifica  il
regolamento (CE) n. 924/2009; 
      l) "BIC": il BIC quale definito all'articolo 2, punto  16,  del
citato regolamento (UE) n. 260/2012. 
    Art. 40-ter (Obbligo di conservazione delle informazioni relative
ai servizi di pagamento). - 1. I prestatori dei servizi di  pagamento
conservano la documentazione  che  riporta  le  informazioni  di  cui
all'articolo 40-sexies dei beneficiari e dei  pagamenti  relativi  ai
servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre, al
fine di consentire all'amministrazione finanziaria  di  effettuare  i
controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di  servizi  che
si  considerano  effettuate  nel  territorio  di  uno  Stato   membro
dell'Unione europea allo scopo di conseguire l'obiettivo  di  lottare
contro la frode  in  materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto.  Un
pagamento  si  considera  transfrontaliero  quando   il pagatore   e'
localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e il beneficiario
e' localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o  in
un paese terzo. 
    2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica soltanto se, nel  corso
di un  trimestre  civile,  un  prestatore  di  servizi  di  pagamento
fornisce servizi di pagamento corrispondenti a  piu'  di  venticinque
pagamenti transfrontalieri allo stesso  beneficiario.  Il  numero  di
venticinque  pagamenti  per  trimestre  civile  viene  calcolato   in
relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei  servizi
di pagamento per Stato membro e per identificativo. Nel caso  in  cui
il  beneficiario  possieda  piu'  identificativi,   il   calcolo   e'
effettuato per beneficiario. 
    3. Se i prestatori di servizi  di  pagamento  del  pagatore  e  i
prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono localizzati
all'interno  del  territorio  dell'Unione  europea,  secondo   quanto
risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l'obbligo
di cui al comma 1  si  applica  solo  ai  prestatori  di  servizi  di
pagamento del beneficiario. In tali casi i prestatori dei servizi  di
pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere  i  pagamenti
transfrontalieri nel calcolo della soglia dei  venticinque  pagamenti
per trimestre civile, di cui al comma 2. 
    4. La documentazione di cui al  comma  1  e'  conservata  per  un
periodo di tre anni civili a decorrere dalla  fine  dell'anno  civile
corrispondente alla data del pagamento. 
    Art.  40-quater  (Obbligo  di  comunicazione  delle  informazioni
relative ai servizi di pagamento). - 1. I prestatori  di  servizi  di
pagamento per i quali l'Italia e' Stato membro di origine  mettono  a
disposizione  dell'Agenzia  delle   entrate   le   informazioni   sui
beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai
sensi dell'articolo 40-ter, in conformita' e  nei  termini  stabiliti
dall'articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010 del  Consiglio,
del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e  alla
lotta contro la frode  in  materia  d'imposta  sul  valore  aggiunto.
L'obbligo di cui al primo periodo e' assolto anche dai prestatori che
forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi  dallo  Stato
membro di origine, limitatamente  ai  servizi  di  pagamento  in  cui
l'Italia e' Stato membro ospitante. Con provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate sono specificate le modalita' tecniche  di
trasmissione. 
    2. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni acquisite ai
sensi del comma 1 al sistema elettronico centrale di informazioni sui
pagamenti (CESOP), in conformita' all'articolo 24-ter del regolamento
(UE) n. 904/2010. 
    Art. 40-quinquies (Localizzazione del pagatore e del beneficiario
del pagamento).  -  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'obbligo  di
conservazione e trasmissione delle informazioni relative  ai  servizi
di pagamento di cui al presente titolo: 
      a) il pagatore si  considera  localizzato  nello  Stato  membro
corrispondente: 
        1) all'IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi
altro identificativo che individui, senza ambiguita', il  pagatore  e
fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo, 
        2) al BIC o ad  altro  codice  identificativo  d'azienda  che
individui, senza ambiguita', il prestatore di  servizi  di  pagamento
che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione; 
      b) il beneficiario si considera localizzato nello Stato membro,
nel territorio terzo o nel paese terzo corrispondente: 
        1) all'IBAN del conto  di  pagamento  del  beneficiario  o  a
qualsiasi altro identificativo che individui,  senza  ambiguita',  il
beneficiario e fornisca la sua localizzazione o, in assenza  di  tale
identificativo, 
        2) al BIC o ad  altro  codice  identificativo  d'azienda  che
individui, senza ambiguita', il prestatore di  servizi  di  pagamento
che  agisce  per  conto  del   beneficiario   e   fornisca   la   sua
localizzazione. 
    Art. 40-sexies (Dati  da  conservare).  -  1.  La  documentazione
conservata  ai  sensi  dell'articolo  40-ter  contiene  le   seguenti
informazioni: 
      a)  il  BIC  o  altro  codice  identificativo   d'azienda   che
individui, senza ambiguita', il prestatore di servizi di pagamento; 
      b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario  del
pagamento che figura nella documentazione del prestatore  di  servizi
di pagamento; 
      c) se disponibile, qualsiasi numero di  identificazione  IVA  o
altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario; 
      d) l'IBAN o, se l'IBAN non e' disponibile, altro identificativo
che individui, senza ambiguita', il beneficiario  e  ne  fornisce  la
localizzazione; 
      e) se il beneficiario riceve fondi senza disporre di  un  conto
di pagamento, il BIC o  altro  codice  identificativo  d'azienda  che
individui, senza ambiguita', il prestatore di  servizi  di  pagamento
che  agisce  per  conto   del   beneficiario   e   ne   fornisca   la
localizzazione; 
      f) se disponibile,  l'indirizzo  del  beneficiario  che  figura
nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; 
      g)  i  dettagli   dei   pagamenti   transfrontalieri   di   cui
all'articolo 40-ter; 
      h) i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi  ai  pagamenti
transfrontalieri di cui alla lettera g). 
    2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), contengono
i dati seguenti: 
      a) la data e l'ora del pagamento o del rimborso del pagamento; 
      b) l'importo e la valuta  del  pagamento  o  del  rimborso  del
pagamento; 
      c) lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal,  o  a
nome del, beneficiario ovvero lo Stato  membro  di  destinazione  del
rimborso,  nonche'  le  informazioni   utilizzate   per   determinare
l'origine del pagamento o la destinazione del rimborso; 
      d)  ogni  riferimento  che  individui,  senza  ambiguita',   il
pagamento; 
      e) se il  pagamento  e'  disposto  nei  locali  dell'esercente,
l'indicazione di tale circostanza.». 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,  e,  in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione  europea  2019-2020»,
e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 38); 
  Vista la direttiva (UE) 2020/284 del  Consiglio,  del  18  febbraio
2020, che modifica  la  direttiva  2006/112/CE  per  quanto  riguarda
l'introduzione di taluni obblighi per  i  prestatori  di  servizi  di
pagamento; 
  Visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7  ottobre
2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla  lotta  contro
la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/283 del Consiglio, del  18  febbraio
2020, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del
7 ottobre 2010, relativo  alla  cooperazione  amministrativa  e  alla
lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in
relazione  al  trattamento  dei  dati  personali   da   parte   delle
istituzioni, degli organi  e  degli  organismi  dell'Unione  e  sulla
libera circolazione dei dati,  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/2366  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno,  che
modifica le direttive  2002/65/CE,  2009/110/CE  e  2013/36/UE  e  il
regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i  requisiti  tecnici  e
commerciali per i bonifici e gli  addebiti  diretti  in  euro  e  che
modifica il regolamento (CE) n. 924/2009; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2007/64/CE,  relativa  ai  servizi  di
pagamento nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle  direttive
97/7/CE,  2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e  che   abroga   la
direttiva 97/5/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.  218,  recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa  ai  servizi  di
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive  2002/65/CE,
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga
la  direttiva  2007/64/CE,  nonche'  adeguamento  delle  disposizioni
interne al regolamento (UE) n.  751/2015  relativo  alle  commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta»; 
  Visto il decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  recante
«Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia  di  imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei  tributi
e, in particolare gli articoli 9 e  10  concernenti,  rispettivamente
"Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita'" e  "Violazione
degli obblighi degli operatori finanziari"»; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.   427,   recante
«Armonizzazione delle disposizioni in materia di  imposte  sugli  oli
minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e  in  materia  di  IVA  con  quelle  recate  da  direttive   CEE   e
modificazioni   conseguenti   a   detta    armonizzazione,    nonche'
disposizioni concernenti la  disciplina  dei  Centri  autorizzati  di
assistenza  fiscale,  le   procedure   dei   rimborsi   di   imposta,
l'esclusione dall'ILOR dei  redditi  di  impresa  fino  all'ammontare
corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il
1993 di un'imposta erariale straordinaria su  taluni  beni  ed  altre
disposizioni tributarie»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 luglio 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 ottobre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con il Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e il Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
                            1972, n. 633 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, dopo il Titolo II, e' inserito il seguente: 
    «Titolo II-bis (Obblighi generali dei prestatori  di  servizi  di
pagamento). - Art. 40-bis (Definizioni). - 1. Ai  fini  del  presente
titolo si applicano le definizioni seguenti: 
      a) "prestatore di servizi di pagamento": una delle categorie di
prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo  1,  comma  1,
lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
      b) "servizio di pagamento": una delle attivita' commerciali  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11; 
      c) "operazione di pagamento": l'attivita', posta in essere  dal
pagatore o dal  beneficiario,  di  versare,  trasferire  o  prelevare
fondi,  indipendentemente  da  eventuali  obblighi  sottostanti   tra
pagatore e beneficiario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  c),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
      d) "pagatore": il soggetto titolare di un conto di pagamento  a
valere sul quale viene impartito un ordine di  pagamento  ovvero,  in
mancanza di un conto di pagamento,  il  soggetto  che  impartisce  un
ordine di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e),  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
      e) "beneficiario": il soggetto destinatario dei  fondi  oggetto
dell'operazione di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
f), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
      f) "Stato membro di origine": lo Stato membro di  origine  come
definito dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  g-bis),  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
      g) "Stato membro ospitante": lo  Stato  membro  ospitante  come
definito dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  g-ter),  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
      h) "conto di pagamento": un conto di pagamento  quale  definito
dall'articolo 1, comma 1, lettera  l),  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11; 
      i) "IBAN": l'IBAN quale definito all'articolo 2, punto 15,  del
regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici  e  commerciali
per i bonifici e gli addebiti diretti  in  euro  e  che  modifica  il
regolamento (CE) n. 924/2009; 
      l) "BIC": il BIC quale definito all'articolo 2, punto  16,  del
citato regolamento (UE) n. 260/2012. 
    Art. 40-ter (Obbligo di conservazione delle informazioni relative
ai servizi di pagamento). - 1. I prestatori dei servizi di  pagamento
conservano la documentazione  che  riporta  le  informazioni  di  cui
all'articolo 40-sexies dei beneficiari e dei  pagamenti  relativi  ai
servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre, al
fine di consentire all'amministrazione finanziaria  di  effettuare  i
controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di  servizi  che
si  considerano  effettuate  nel  territorio  di  uno  Stato   membro
dell'Unione europea allo scopo di conseguire l'obiettivo  di  lottare
contro la frode  in  materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto.  Un
pagamento  si  considera  transfrontaliero  quando   il pagatore   e'
localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e il beneficiario
e' localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o  in
un paese terzo. 
    2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica soltanto se, nel  corso
di un  trimestre  civile,  un  prestatore  di  servizi  di  pagamento
fornisce servizi di pagamento corrispondenti a  piu'  di  venticinque
pagamenti transfrontalieri allo stesso  beneficiario.  Il  numero  di
venticinque  pagamenti  per  trimestre  civile  viene  calcolato   in
relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei  servizi
di pagamento per Stato membro e per identificativo. Nel caso  in  cui
il  beneficiario  possieda  piu'  identificativi,   il   calcolo   e'
effettuato per beneficiario. 
    3. Se i prestatori di servizi  di  pagamento  del  pagatore  e  i
prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono localizzati
all'interno  del  territorio  dell'Unione  europea,  secondo   quanto
risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l'obbligo
di cui al comma 1  si  applica  solo  ai  prestatori  di  servizi  di
pagamento del beneficiario. In tali casi i prestatori dei servizi  di
pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere  i  pagamenti
transfrontalieri nel calcolo della soglia dei  venticinque  pagamenti
per trimestre civile, di cui al comma 2. 
    4. La documentazione di cui al  comma  1  e'  conservata  per  un
periodo di tre anni civili a decorrere dalla  fine  dell'anno  civile
corrispondente alla data del pagamento. 
    Art.  40-quater  (Obbligo  di  comunicazione  delle  informazioni
relative ai servizi di pagamento). - 1. I prestatori  di  servizi  di
pagamento per i quali l'Italia e' Stato membro di origine  mettono  a
disposizione  dell'Agenzia  delle   entrate   le   informazioni   sui
beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai
sensi dell'articolo 40-ter, in conformita' e  nei  termini  stabiliti
dall'articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010 del  Consiglio,
del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e  alla
lotta contro la frode  in  materia  d'imposta  sul  valore  aggiunto.
L'obbligo di cui al primo periodo e' assolto anche dai prestatori che
forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi  dallo  Stato
membro di origine, limitatamente  ai  servizi  di  pagamento  in  cui
l'Italia e' Stato membro ospitante. Con provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate sono specificate le modalita' tecniche  di
trasmissione. 
    2. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni acquisite ai
sensi del comma 1 al sistema elettronico centrale di informazioni sui
pagamenti (CESOP), in conformita' all'articolo 24-ter del regolamento
(UE) n. 904/2010. 
    Art. 40-quinquies (Localizzazione del pagatore e del beneficiario
del pagamento).  -  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'obbligo  di
conservazione e trasmissione delle informazioni relative  ai  servizi
di pagamento di cui al presente titolo: 
      a) il pagatore si  considera  localizzato  nello  Stato  membro
corrispondente: 
        1) all'IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi
altro identificativo che individui, senza ambiguita', il  pagatore  e
fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo, 
        2) al BIC o ad  altro  codice  identificativo  d'azienda  che
individui, senza ambiguita', il prestatore di  servizi  di  pagamento
che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione; 
      b) il beneficiario si considera localizzato nello Stato membro,
nel territorio terzo o nel paese terzo corrispondente: 
        1) all'IBAN del conto  di  pagamento  del  beneficiario  o  a
qualsiasi altro identificativo che individui,  senza  ambiguita',  il
beneficiario e fornisca la sua localizzazione o, in assenza  di  tale
identificativo, 
        2) al BIC o ad  altro  codice  identificativo  d'azienda  che
individui, senza ambiguita', il prestatore di  servizi  di  pagamento
che  agisce  per  conto  del   beneficiario   e   fornisca   la   sua
localizzazione. 
    Art. 40-sexies (Dati  da  conservare).  -  1.  La  documentazione
conservata  ai  sensi  dell'articolo  40-ter  contiene  le   seguenti
informazioni: 
      a)  il  BIC  o  altro  codice  identificativo   d'azienda   che
individui, senza ambiguita', il prestatore di servizi di pagamento; 
      b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario  del
pagamento che figura nella documentazione del prestatore  di  servizi
di pagamento; 
      c) se disponibile, qualsiasi numero di  identificazione  IVA  o
altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario; 
      d) l'IBAN o, se l'IBAN non e' disponibile, altro identificativo
che individui, senza ambiguita', il beneficiario  e  ne  fornisce  la
localizzazione; 
      e) se il beneficiario riceve fondi senza disporre di  un  conto
di pagamento, il BIC o  altro  codice  identificativo  d'azienda  che
individui, senza ambiguita', il prestatore di  servizi  di  pagamento
che  agisce  per  conto   del   beneficiario   e   ne   fornisca   la
localizzazione; 
      f) se disponibile,  l'indirizzo  del  beneficiario  che  figura
nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; 
      g)  i  dettagli   dei   pagamenti   transfrontalieri   di   cui
all'articolo 40-ter; 
      h) i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi  ai  pagamenti
transfrontalieri di cui alla lettera g). 
    2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), contengono
i dati seguenti: 
      a) la data e l'ora del pagamento o del rimborso del pagamento; 
      b) l'importo e la valuta  del  pagamento  o  del  rimborso  del
pagamento; 
      c) lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal,  o  a
nome del, beneficiario ovvero lo Stato  membro  di  destinazione  del
rimborso,  nonche'  le  informazioni   utilizzate   per   determinare
l'origine del pagamento o la destinazione del rimborso; 
      d)  ogni  riferimento  che  individui,  senza  ambiguita',   il
pagamento; 
      e) se il  pagamento  e'  disposto  nei  locali  dell'esercente,
l'indicazione di tale circostanza.».