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DECRETO LEGISLATIVO 18 ottobre 2023, n. 152

Attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio. (23G00161)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2023
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Testo in vigore dal: 17-11-2023
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva (UE) 2021/1883  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio, del 20  ottobre  2021,  sulle  condizioni  di  ingresso  e
soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano  svolgere  lavori
altamente qualificati, e  che  abroga  la  direttiva  2009/50/CE  del
Consiglio; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
2021», e, in particolare, l'articolo  1,  comma  1,  e  il  punto  12
dell'allegato A; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
  Visto il  decreto  interministeriale  del  Ministero  degli  affari
esteri 11 maggio 2011, n. 850, recante «Definizione  delle  tipologie
dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 luglio 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 ottobre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari  esteri  e
della cooperazione  internazionale,  dell'interno,  della  giustizia,
dell'istruzione e  del  merito,  dell'universita'  e  della  ricerca,
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero  di  cui
  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
 
  1.  All'articolo  27-quater  del  Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. L'ingresso ed il soggiorno, per  periodi  superiori  a  tre
mesi e' consentito, al di fuori delle quote di  cui  all'articolo  3,
comma 4, agli stranieri, di seguito denominati  lavoratori  stranieri
altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni  lavorative
retribuite per conto o sotto  la  direzione  o  il  coordinamento  di
un'altra persona fisica o giuridica e che  sono  alternativamente  in
possesso: 
        a) del titolo di istruzione superiore  di  livello  terziario
rilasciato  dall'autorita'  competente  nel  paese  dove   e'   stato
conseguito che attesti il completamento di un percorso di  istruzione
superiore  di  durata  almeno  triennale  o  di  una   qualificazione
professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o
corrispondente  almeno  al  livello  6  del  Quadro  nazionale  delle
qualificazioni di cui al decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali  dell'8  gennaio  2018,  recante  «Istituzione  del
Quadro nazionale  delle  qualificazioni  rilasciate  nell'ambito  del
Sistema nazionale  di  certificazione  delle  competenze  di  cui  al
decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13»,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018; 
        b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6  novembre
2007,   n.   206,   limitatamente   all'esercizio   di    professioni
regolamentate; 
        c) di una  qualifica  professionale  superiore  attestata  da
almeno  cinque  anni   di   esperienza   professionale   di   livello
paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di  livello  terziario,
pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di
lavoro o all'offerta vincolante; 
        d) di una  qualifica  professionale  superiore  attestata  da
almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita  nei
sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE,
per  quanto  riguarda  dirigenti  e  specialisti  nel  settore  delle
tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  di  cui  alla
classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.»; 
    b) al comma 3, lettera b): 
      1) le parole: «beneficiari di» sono sostituite dalle  seguenti:
«richiedenti la»; 
      2) le parole: «ovvero hanno chiesto il riconoscimento  di  tale
protezione» sono soppresse; 
      3) la parola: «riconosciuta» e' soppressa; 
    c) al comma 3, le lettere d) e g) sono abrogate; 
    d) al comma 3,  alla  lettera  f)  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, salvo che abbiano fatto ingresso  nel  territorio
nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato  nell'ambito
di   trasferimenti    intra-societari    ai    sensi    dell'articolo
27-quinquies»; 
    e) al comma 5, lettera a): 
      1) le parole: «un anno» sono sostituite  dalle  seguenti:  «sei
mesi»; 
      2) le parole:  «una  qualifica  professionale  superiore,  come
indicata al comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «uno
dei requisiti di cui al comma 1»; 
    f) al comma 5, la lettera b) e' sostituita con la seguente: 
      «b)  il  titolo  di  istruzione,  la  qualifica   professionale
superiore o i requisiti previsti dal decreto legislativo  6  novembre
2007, n. 206, come indicati al comma 1, posseduti dallo straniero;»; 
    g) al comma 5, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) l'importo della retribuzione  annuale,  come  ricavato  dal
contratto di lavoro ovvero  dall'offerta  vincolante,  che  non  deve
essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti  collettivi
nazionali stipulati da associazioni sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative sul piano nazionale, e comunque  non  inferiore  alla
retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT.»; 
    h) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis.  Qualora  la  domanda  di  Carta  blu  UE  riguardi  un
cittadino di paese terzo  titolare  di  altro  titolo  di  soggiorno,
rilasciato  ai  fini  dello  svolgimento  di  un   lavoro   altamente
qualificato, non e' necessario presentare i documenti di cui al comma
1, lettere a), c) e d), in quanto gia' verificati in  fase  di  primo
rilascio del titolo stesso. 
      5-ter. In deroga all'articolo 22, comma 2, il datore di  lavoro
non e' tenuto a verificare presso il centro  dell'impiego  competente
la disponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale,
qualora la domanda di Carta blu UE riguardi  un  cittadino  di  paese
terzo gia' titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai  fini
dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.»; 
    i) il comma 7 e' abrogato; 
    l) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «In
tal caso al lavoratore straniero altamente qualificato e'  rilasciato
dal  Questore  il  permesso  di   soggiorno   entro   trenta   giorni
dall'avvenuta comunicazione. Fermo  restando  il  termine  di  trenta
giorni, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno  si  applica
l'articolo 5, comma 9-bis.»; 
    m) dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti: 
      «11-bis. La Carta blu UE rilasciata a  un  cittadino  di  paese
terzo al quale e' stata riconosciuta  la  protezione  internazionale,
reca, nel campo "annotazioni", la dicitura "Protezione internazionale
concessa da (nome dello Stato membro) in data (data)."  Nei  casi  in
cui la protezione internazionale e'  revocata,  alla  scadenza  della
Carta blu UE ovvero a seguito della prima richiesta avanzata ai  fini
dell'aggiornamento  delle  informazioni   trascritte   ovvero   della
fotografia e' rilasciata, a richiesta, una Carta blu  UE  di  cui  al
comma 11. 
      11-ter. La  Carta  blu  UE  rilasciata  in  base  a  competenze
professionali non  elencate  nell'allegato  I  della  direttiva  (UE)
2021/1883, reca, nel campo "annotazioni",  la  dicitura  "Professione
non elencata nell'allegato I".»; 
    n) al comma 12, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
      «b-bis) se risulta che lo straniero non e'  piu'  in  possesso,
alternativamente, delle condizioni di cui al comma 5,  lettere  b)  e
c), ovvero di un contratto di lavoro valido per un  lavoro  altamente
qualificato;»; 
    o) al comma 12, lettera d),  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: «In tal caso, qualsiasi decisione di revocare una Carta  blu
UE  o  di  rifiutarne  il  rinnovo  tiene  conto   delle   specifiche
circostanze del caso e rispetta il principio di proporzionalita'.»; 
    p) al comma 13: 
      1) al primo e al secondo periodo, le parole:  «due  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»"; 
      2) al primo periodo, dopo  le  parole:  «Carta  blu  UE»,  sono
inserite le seguenti:  «,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma
13-ter»; 
    q) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti: 
      «13-bis. Il titolare di Carta blu UE,  durante  il  periodo  di
disoccupazione, e' autorizzato a cercare e  assumere  un  impiego  in
conformita' del presente articolo. 
      13-ter. Il  titolare  di  Carta  blu  UE  puo'  esercitare,  in
parallelo   all'attivita'    subordinata    altamente    qualificata,
un'attivita' di lavoro autonomo. Si applica l'articolo 14,  comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.»; 
    r) al comma 15, le  parole:  «due  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dodici mesi»; 
    s) al comma 16, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Il
permesso di soggiorno di cui al presente comma puo' essere convertito
in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro  autonomo
o per studio, sussistendone i requisiti.  Se  le  condizioni  per  il
ricongiungimento familiare sono soddisfatte  e  le  domande  complete
sono presentate contemporaneamente,  il  permesso  di  soggiorno  del
familiare e' rilasciato contestualmente alla Carta blu UE.»; 
    t) il comma 17 e' sostituito dal seguente: 
      «17. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da  altro
Stato membro e in corso di validita' puo' fare ingresso e soggiornare
in Italia per svolgere  un'attivita'  professionale  per  un  periodo
massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni.
Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  5,  comma  7,  ad
eccezione del terzo periodo. Dopo dodici mesi di soggiorno legale  in
un altro Stato  membro,  lo  straniero  titolare  di  Carta  blu  UE,
rilasciata da  detto  Stato,  puo'  fare  ingresso  in  Italia  senza
necessita' del visto, al fine di esercitare l'attivita' lavorativa di
cui al comma 1, per un periodo superiore  a  novanta  giorni,  previo
rilascio del nulla osta ai sensi del presente comma. Nel caso in  cui
lo straniero fa ingresso nel territorio nazionale per le finalita' di
cui al presente comma, spostandosi da un  secondo  Stato  membro  nel
quale si era gia' trasferito per le medesime  finalita',  il  termine
minimo di soggiorno legale nel predetto Stato membro e' ridotto a sei
mesi. Senza ritardo, e comunque entro  un  mese  dall'ingresso  dello
straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro  presenta  la
domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma  4
e alle condizioni del presente articolo. Il datore di lavoro  indica,
a pena di rigetto della domanda, oltre a quanto previsto dal comma 5: 
        a) gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata dal primo
Stato membro; 
        b) gli estremi del documento di viaggio valido. 
  Entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della
domanda completa, la decisione  sulla  richiesta  di  nulla  osta  e'
comunicata al richiedente e allo Stato membro che  ha  rilasciato  la
Carta  blu  UE.  In  caso  di  circostanze  eccezionali,  debitamente
giustificate e connesse alla complessita' della domanda,  il  termine
di cui al precedente periodo puo' essere prorogato di trenta  giorni,
informandone il richiedente non oltre trenta  giorni  dalla  data  di
presentazione della domanda  completa.  Si  applicano  l'articolo  5,
comma 9-bis, e l'articolo 27-sexies, comma 5.  La  domanda  di  nulla
osta al lavoro puo' essere presentata dal datore di lavoro  anche  se
il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora  nel  territorio  del
primo Stato membro. Entro otto giorni  lavorativi  dall'ingresso  nel
territorio nazionale ovvero dal rilascio  del  nulla  osta  ove  gia'
presente  in  territorio  nazionale,  lo  straniero   dichiara   allo
sportello unico per l'immigrazione  che  ha  rilasciato  il  predetto
nulla osta la propria presenza nel territorio nazionale ai  fini  del
rilascio del permesso di soggiorno. Nel caso  in  cui  il  datore  di
lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno,  sentito  il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   un   apposito
protocollo d'intesa con cui il medesimo datore di  lavoro  garantisce
la sussistenza delle  condizioni  previste  dall'articolo  27,  comma
1-quater, e dall'articolo 27-quater, comma 5, si applica il comma  8.
Il nulla osta e' rifiutato o, se gia'  rilasciato,  e'  revocato  nei
casi di cui ai commi  9  e  10.  Al  lavoratore  straniero  altamente
qualificato di cui al presente comma e' rilasciato  dal  Questore  il
permesso di soggiorno di cui al comma 11. Dell'avvenuto  rilascio  e'
informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente  Carta  blu
UE. Nei confronti dello straniero, cui e' stato rifiutato o  revocato
il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero  questo  ultimo  non  e'
stato rinnovato, e' disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e
l'allontanamento e' effettuato  verso  lo  Stato  membro  dell'Unione
europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso  in  cui
la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o  sia
stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE  riammesso
in Italia ai sensi del presente comma si  applicano  le  disposizioni
previste dall'articolo 22, comma 11. Il permesso di soggiorno non  e'
rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato o, se  gia'  rilasciato,  e'
revocato, oltre che nei casi di cui ai commi 9 e 10, nei casi di  cui
al comma 12. Si applica, in  ogni  caso,  l'articolo  22,  commi  12,
12-bis,  12-ter,  12-quater  e  12-quinquies.  Ai   familiari   dello
straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di
soggiorno  rilasciato  dallo  Stato  membro  di  provenienza  e   del
documento di viaggio valido, e' rilasciato, entro trenta giorni dalla
presentazione della domanda completa  di  rilascio,  un  permesso  di
soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2,
3 e  6,  previa  dimostrazione  di  aver  risieduto  in  qualita'  di
familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato  membro  di
provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
29, comma 3.»; 
    u) dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti: 
      «18-bis. Le informazioni relative ai requisiti e alle procedure
necessarie  per  ottenere  una  Carta  blu  UE  sono  pubblicate  sui
rispettivi siti  istituzionali  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, del Ministero dell'interno e del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
      18-ter. Il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
comunica con cadenza annuale alla Commissione europea e ogniqualvolta
vi siano variazioni: 
        a) il fattore  per  determinare  l'importo  della  soglia  di
retribuzione annuale; 
        b) l'elenco delle  professioni  alle  quali  si  applica  una
soglia di retribuzione piu' bassa; 
        c) un elenco delle attivita' professionali consentite; 
        d) informazioni relative alla verifica della  situazione  del
mercato del lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
effettua,  ogni  due  anni,  una  consultazione   pubblica   con   le
amministrazioni interessate e con le parti sociali, sulla valutazione
dell'elenco  delle  professioni  contenute  nell'allegato   I   della
direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
20  ottobre  2021,  tenuto  conto  dell'evoluzione  del  mercato  del
lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige, con
cadenza  quadriennale,  anche  avvalendosi  dei  dati  del  Ministero
dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, una relazione avente ad oggetto l'applicazione  della
direttiva (UE) 2021/1883. Nella  relazione  vengono  prioritariamente
presi in esame gli  aspetti  relativi  all'importo  della  soglia  di
retribuzione annuale, tenuto conto della situazione del  mercato  del
lavoro. 
      18-quater. Il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  le
liberta' civili e l'immigrazione costituisce punto di contatto per lo
scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini
dell'applicazione  del   presente   articolo.   Gli   uffici   e   le
amministrazioni  competenti  forniscono  tempestivamente  e  in   via
telematica al punto di contatto di cui al comma 1 le  informazioni  e
la documentazione necessarie. Con decreto direttoriale del  Ministero
dell'interno, sentite le amministrazioni interessate, sono fissate le
linee  guida  per  lo  svolgimento  dell'attivita'   del   punto   di
contatto.». 
  2. All'articolo 22, comma 11: 
    a) al secondo periodo, le parole: «essere iscritto nelle liste di
collocamento» sono sostituite dalle seguenti: «rendere  dichiarazione
di immediata disponibilita' al  sistema  informativo  unitario  delle
politiche  del  lavoro  ai  sensi  dell'articolo   19   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad
essa correlati»; 
    b) al quarto periodo, le parole: «dell'iscrizione del  lavoratore
straniero  nelle  liste  di  collocamento»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione
di immediata disponibilita'». 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva (UE) 2021/1883  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio, del 20  ottobre  2021,  sulle  condizioni  di  ingresso  e
soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano  svolgere  lavori
altamente qualificati, e  che  abroga  la  direttiva  2009/50/CE  del
Consiglio; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
2021», e, in particolare, l'articolo  1,  comma  1,  e  il  punto  12
dell'allegato A; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
  Visto il  decreto  interministeriale  del  Ministero  degli  affari
esteri 11 maggio 2011, n. 850, recante «Definizione  delle  tipologie
dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 luglio 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 ottobre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari  esteri  e
della cooperazione  internazionale,  dell'interno,  della  giustizia,
dell'istruzione e  del  merito,  dell'universita'  e  della  ricerca,
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero  di  cui
  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
 
  1.  All'articolo  27-quater  del  Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. L'ingresso ed il soggiorno, per  periodi  superiori  a  tre
mesi e' consentito, al di fuori delle quote di  cui  all'articolo  3,
comma 4, agli stranieri, di seguito denominati  lavoratori  stranieri
altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni  lavorative
retribuite per conto o sotto  la  direzione  o  il  coordinamento  di
un'altra persona fisica o giuridica e che  sono  alternativamente  in
possesso: 
        a) del titolo di istruzione superiore  di  livello  terziario
rilasciato  dall'autorita'  competente  nel  paese  dove   e'   stato
conseguito che attesti il completamento di un percorso di  istruzione
superiore  di  durata  almeno  triennale  o  di  una   qualificazione
professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o
corrispondente  almeno  al  livello  6  del  Quadro  nazionale  delle
qualificazioni di cui al decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali  dell'8  gennaio  2018,  recante  «Istituzione  del
Quadro nazionale  delle  qualificazioni  rilasciate  nell'ambito  del
Sistema nazionale  di  certificazione  delle  competenze  di  cui  al
decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13»,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018; 
        b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6  novembre
2007,   n.   206,   limitatamente   all'esercizio   di    professioni
regolamentate; 
        c) di una  qualifica  professionale  superiore  attestata  da
almeno  cinque  anni   di   esperienza   professionale   di   livello
paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di  livello  terziario,
pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di
lavoro o all'offerta vincolante; 
        d) di una  qualifica  professionale  superiore  attestata  da
almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita  nei
sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE,
per  quanto  riguarda  dirigenti  e  specialisti  nel  settore  delle
tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  di  cui  alla
classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.»; 
    b) al comma 3, lettera b): 
      1) le parole: «beneficiari di» sono sostituite dalle  seguenti:
«richiedenti la»; 
      2) le parole: «ovvero hanno chiesto il riconoscimento  di  tale
protezione» sono soppresse; 
      3) la parola: «riconosciuta» e' soppressa; 
    c) al comma 3, le lettere d) e g) sono abrogate; 
    d) al comma 3,  alla  lettera  f)  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, salvo che abbiano fatto ingresso  nel  territorio
nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato  nell'ambito
di   trasferimenti    intra-societari    ai    sensi    dell'articolo
27-quinquies»; 
    e) al comma 5, lettera a): 
      1) le parole: «un anno» sono sostituite  dalle  seguenti:  «sei
mesi»; 
      2) le parole:  «una  qualifica  professionale  superiore,  come
indicata al comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «uno
dei requisiti di cui al comma 1»; 
    f) al comma 5, la lettera b) e' sostituita con la seguente: 
      «b)  il  titolo  di  istruzione,  la  qualifica   professionale
superiore o i requisiti previsti dal decreto legislativo  6  novembre
2007, n. 206, come indicati al comma 1, posseduti dallo straniero;»; 
    g) al comma 5, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) l'importo della retribuzione  annuale,  come  ricavato  dal
contratto di lavoro ovvero  dall'offerta  vincolante,  che  non  deve
essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti  collettivi
nazionali stipulati da associazioni sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative sul piano nazionale, e comunque  non  inferiore  alla
retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT.»; 
    h) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis.  Qualora  la  domanda  di  Carta  blu  UE  riguardi  un
cittadino di paese terzo  titolare  di  altro  titolo  di  soggiorno,
rilasciato  ai  fini  dello  svolgimento  di  un   lavoro   altamente
qualificato, non e' necessario presentare i documenti di cui al comma
1, lettere a), c) e d), in quanto gia' verificati in  fase  di  primo
rilascio del titolo stesso. 
      5-ter. In deroga all'articolo 22, comma 2, il datore di  lavoro
non e' tenuto a verificare presso il centro  dell'impiego  competente
la disponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale,
qualora la domanda di Carta blu UE riguardi  un  cittadino  di  paese
terzo gia' titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai  fini
dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.»; 
    i) il comma 7 e' abrogato; 
    l) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «In
tal caso al lavoratore straniero altamente qualificato e'  rilasciato
dal  Questore  il  permesso  di   soggiorno   entro   trenta   giorni
dall'avvenuta comunicazione. Fermo  restando  il  termine  di  trenta
giorni, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno  si  applica
l'articolo 5, comma 9-bis.»; 
    m) dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti: 
      «11-bis. La Carta blu UE rilasciata a  un  cittadino  di  paese
terzo al quale e' stata riconosciuta  la  protezione  internazionale,
reca, nel campo "annotazioni", la dicitura "Protezione internazionale
concessa da (nome dello Stato membro) in data (data)."  Nei  casi  in
cui la protezione internazionale e'  revocata,  alla  scadenza  della
Carta blu UE ovvero a seguito della prima richiesta avanzata ai  fini
dell'aggiornamento  delle  informazioni   trascritte   ovvero   della
fotografia e' rilasciata, a richiesta, una Carta blu  UE  di  cui  al
comma 11. 
      11-ter. La  Carta  blu  UE  rilasciata  in  base  a  competenze
professionali non  elencate  nell'allegato  I  della  direttiva  (UE)
2021/1883, reca, nel campo "annotazioni",  la  dicitura  "Professione
non elencata nell'allegato I".»; 
    n) al comma 12, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
      «b-bis) se risulta che lo straniero non e'  piu'  in  possesso,
alternativamente, delle condizioni di cui al comma 5,  lettere  b)  e
c), ovvero di un contratto di lavoro valido per un  lavoro  altamente
qualificato;»; 
    o) al comma 12, lettera d),  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: «In tal caso, qualsiasi decisione di revocare una Carta  blu
UE  o  di  rifiutarne  il  rinnovo  tiene  conto   delle   specifiche
circostanze del caso e rispetta il principio di proporzionalita'.»; 
    p) al comma 13: 
      1) al primo e al secondo periodo, le parole:  «due  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»"; 
      2) al primo periodo, dopo  le  parole:  «Carta  blu  UE»,  sono
inserite le seguenti:  «,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma
13-ter»; 
    q) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti: 
      «13-bis. Il titolare di Carta blu UE,  durante  il  periodo  di
disoccupazione, e' autorizzato a cercare e  assumere  un  impiego  in
conformita' del presente articolo. 
      13-ter. Il  titolare  di  Carta  blu  UE  puo'  esercitare,  in
parallelo   all'attivita'    subordinata    altamente    qualificata,
un'attivita' di lavoro autonomo. Si applica l'articolo 14,  comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.»; 
    r) al comma 15, le  parole:  «due  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dodici mesi»; 
    s) al comma 16, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Il
permesso di soggiorno di cui al presente comma puo' essere convertito
in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro  autonomo
o per studio, sussistendone i requisiti.  Se  le  condizioni  per  il
ricongiungimento familiare sono soddisfatte  e  le  domande  complete
sono presentate contemporaneamente,  il  permesso  di  soggiorno  del
familiare e' rilasciato contestualmente alla Carta blu UE.»; 
    t) il comma 17 e' sostituito dal seguente: 
      «17. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da  altro
Stato membro e in corso di validita' puo' fare ingresso e soggiornare
in Italia per svolgere  un'attivita'  professionale  per  un  periodo
massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni.
Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  5,  comma  7,  ad
eccezione del terzo periodo. Dopo dodici mesi di soggiorno legale  in
un altro Stato  membro,  lo  straniero  titolare  di  Carta  blu  UE,
rilasciata da  detto  Stato,  puo'  fare  ingresso  in  Italia  senza
necessita' del visto, al fine di esercitare l'attivita' lavorativa di
cui al comma 1, per un periodo superiore  a  novanta  giorni,  previo
rilascio del nulla osta ai sensi del presente comma. Nel caso in  cui
lo straniero fa ingresso nel territorio nazionale per le finalita' di
cui al presente comma, spostandosi da un  secondo  Stato  membro  nel
quale si era gia' trasferito per le medesime  finalita',  il  termine
minimo di soggiorno legale nel predetto Stato membro e' ridotto a sei
mesi. Senza ritardo, e comunque entro  un  mese  dall'ingresso  dello
straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro  presenta  la
domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma  4
e alle condizioni del presente articolo. Il datore di lavoro  indica,
a pena di rigetto della domanda, oltre a quanto previsto dal comma 5: 
        a) gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata dal primo
Stato membro; 
        b) gli estremi del documento di viaggio valido. 
  Entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della
domanda completa, la decisione  sulla  richiesta  di  nulla  osta  e'
comunicata al richiedente e allo Stato membro che  ha  rilasciato  la
Carta  blu  UE.  In  caso  di  circostanze  eccezionali,  debitamente
giustificate e connesse alla complessita' della domanda,  il  termine
di cui al precedente periodo puo' essere prorogato di trenta  giorni,
informandone il richiedente non oltre trenta  giorni  dalla  data  di
presentazione della domanda  completa.  Si  applicano  l'articolo  5,
comma 9-bis, e l'articolo 27-sexies, comma 5.  La  domanda  di  nulla
osta al lavoro puo' essere presentata dal datore di lavoro  anche  se
il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora  nel  territorio  del
primo Stato membro. Entro otto giorni  lavorativi  dall'ingresso  nel
territorio nazionale ovvero dal rilascio  del  nulla  osta  ove  gia'
presente  in  territorio  nazionale,  lo  straniero   dichiara   allo
sportello unico per l'immigrazione  che  ha  rilasciato  il  predetto
nulla osta la propria presenza nel territorio nazionale ai  fini  del
rilascio del permesso di soggiorno. Nel caso  in  cui  il  datore  di
lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno,  sentito  il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   un   apposito
protocollo d'intesa con cui il medesimo datore di  lavoro  garantisce
la sussistenza delle  condizioni  previste  dall'articolo  27,  comma
1-quater, e dall'articolo 27-quater, comma 5, si applica il comma  8.
Il nulla osta e' rifiutato o, se gia'  rilasciato,  e'  revocato  nei
casi di cui ai commi  9  e  10.  Al  lavoratore  straniero  altamente
qualificato di cui al presente comma e' rilasciato  dal  Questore  il
permesso di soggiorno di cui al comma 11. Dell'avvenuto  rilascio  e'
informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente  Carta  blu
UE. Nei confronti dello straniero, cui e' stato rifiutato o  revocato
il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero  questo  ultimo  non  e'
stato rinnovato, e' disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e
l'allontanamento e' effettuato  verso  lo  Stato  membro  dell'Unione
europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso  in  cui
la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o  sia
stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE  riammesso
in Italia ai sensi del presente comma si  applicano  le  disposizioni
previste dall'articolo 22, comma 11. Il permesso di soggiorno non  e'
rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato o, se  gia'  rilasciato,  e'
revocato, oltre che nei casi di cui ai commi 9 e 10, nei casi di  cui
al comma 12. Si applica, in  ogni  caso,  l'articolo  22,  commi  12,
12-bis,  12-ter,  12-quater  e  12-quinquies.  Ai   familiari   dello
straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di
soggiorno  rilasciato  dallo  Stato  membro  di  provenienza  e   del
documento di viaggio valido, e' rilasciato, entro trenta giorni dalla
presentazione della domanda completa  di  rilascio,  un  permesso  di
soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2,
3 e  6,  previa  dimostrazione  di  aver  risieduto  in  qualita'  di
familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato  membro  di
provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
29, comma 3.»; 
    u) dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti: 
      «18-bis. Le informazioni relative ai requisiti e alle procedure
necessarie  per  ottenere  una  Carta  blu  UE  sono  pubblicate  sui
rispettivi siti  istituzionali  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, del Ministero dell'interno e del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
      18-ter. Il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
comunica con cadenza annuale alla Commissione europea e ogniqualvolta
vi siano variazioni: 
        a) il fattore  per  determinare  l'importo  della  soglia  di
retribuzione annuale; 
        b) l'elenco delle  professioni  alle  quali  si  applica  una
soglia di retribuzione piu' bassa; 
        c) un elenco delle attivita' professionali consentite; 
        d) informazioni relative alla verifica della  situazione  del
mercato del lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
effettua,  ogni  due  anni,  una  consultazione   pubblica   con   le
amministrazioni interessate e con le parti sociali, sulla valutazione
dell'elenco  delle  professioni  contenute  nell'allegato   I   della
direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
20  ottobre  2021,  tenuto  conto  dell'evoluzione  del  mercato  del
lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige, con
cadenza  quadriennale,  anche  avvalendosi  dei  dati  del  Ministero
dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, una relazione avente ad oggetto l'applicazione  della
direttiva (UE) 2021/1883. Nella  relazione  vengono  prioritariamente
presi in esame gli  aspetti  relativi  all'importo  della  soglia  di
retribuzione annuale, tenuto conto della situazione del  mercato  del
lavoro. 
      18-quater. Il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  le
liberta' civili e l'immigrazione costituisce punto di contatto per lo
scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini
dell'applicazione  del   presente   articolo.   Gli   uffici   e   le
amministrazioni  competenti  forniscono  tempestivamente  e  in   via
telematica al punto di contatto di cui al comma 1 le  informazioni  e
la documentazione necessarie. Con decreto direttoriale del  Ministero
dell'interno, sentite le amministrazioni interessate, sono fissate le
linee  guida  per  lo  svolgimento  dell'attivita'   del   punto   di
contatto.». 
  2. All'articolo 22, comma 11: 
    a) al secondo periodo, le parole: «essere iscritto nelle liste di
collocamento» sono sostituite dalle seguenti: «rendere  dichiarazione
di immediata disponibilita' al  sistema  informativo  unitario  delle
politiche  del  lavoro  ai  sensi  dell'articolo   19   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad
essa correlati»; 
    b) al quarto periodo, le parole: «dell'iscrizione del  lavoratore
straniero  nelle  liste  di  collocamento»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione
di immediata disponibilita'».