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DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2023, n. 148

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari. (23G00159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/11/2023
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-11-2023
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23,  recante  disposizioni  per  la
tutela, lo sviluppo e la competitivita'  della  produzione  agricola,
agroalimentare  e  dell'acquacoltura  con  metodo  biologico  e,   in
particolare, l'articolo 19; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021  e,
in particolare, l'articolo 10; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   116,   recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale  e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea, e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 4; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)  n.  2016/429  e
(UE) n.  2016/2031  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dei
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e  delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE
del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del Consiglio e la decisione  n.  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9 luglio 2008,  che  fissa  le  norme  in  materia  di
accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/848 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione,
del  22  febbraio  2021,  recante  modalita'  di   applicazione   del
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio  per
quanto concerne i controlli e le altre  misure  che  garantiscono  la
tracciabilita'  e  la  conformita'  nella  produzione   biologica   e
l'etichettatura dei prodotti biologici; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del
21 ottobre  2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e  le
condizioni in cui i prodotti biologici e i  prodotti  in  conversione
sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo  frontalieri
e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i
regolamenti  delegati  (UE)  2019/2123   e   (UE)   2019/2124   della
Commissione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del
21 ottobre  2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2018/848  del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme  relative  ai  controlli
ufficiali delle partite  di  prodotti  biologici  e  di  prodotti  in
conversione destinati all'importazione nell'Unione e  al  certificato
di ispezione; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2021/2307   della
Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce  norme  relative  ai
documenti e alle notifiche richiesti per i  prodotti  biologici  e  i
prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2021/1165   della
Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo  di  taluni
prodotti  e  sostanze  nella  produzione  biologica  e  stabilisce  i
relativi elenchi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  23  luglio  2014,  in  materia  di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; 
  Visto il regolamento di esecuzione 2021/2119 della Commissione, del
1° dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune
registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di
operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati  a  norma
del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e  modifica  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/1378   della
Commissione per quanto riguarda  il  rilascio  del  certificato  agli
operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi; 
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2018,  n.  20,  recante
disposizioni di armonizzazione e  razionalizzazione  della  normativa
sui controlli in materia  di  produzione  agricola  e  agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2  della
legge 12 agosto 2016, n. 170; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12,
comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019,  n.
117; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 agosto 2023; 
  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di   Bolzano,   limitatamente   alle   disposizioni   di   attuazione
dell'articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127, nella seduta  del
21 settembre 2023; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  limitatamente
alle disposizioni di attuazione  dell'articolo  19,  comma  1,  della
legge 9 marzo 2022, n. 23, che ha espresso il relativo  parere  nella
seduta del 21 settembre 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 ottobre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il  PNRR  e  del  Ministro  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese  e  del
made in Italy, della salute e per la pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto e' finalizzato ad adeguare  le  disposizioni
nazionali  sui  controlli  ufficiali  e  altre  attivita'   ufficiali
riguardanti la produzione biologica e  l'etichettatura  dei  prodotti
biologici al regolamento (UE) 2018/848, del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione  biologica  e
all'etichettatura  dei  prodotti  biologici  e  al  regolamento  (UE)
2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo  2017,
relativo ai controlli ufficiali  e  alle  altre  attivita'  ufficiali
effettuati per  garantire  l'applicazione  della  legislazione  sugli
alimenti e sui mangimi, delle norme  sulla  salute  e  sul  benessere
degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui  prodotti
fitosanitari. 
  2. Il presente decreto,  emanato  in  attuazione  dell'articolo  19
della legge 9 marzo 2022, n. 23 e  dell'articolo  10  della  legge  4
agosto 2022, n. 127, in materia di produzione  biologica,  disciplina
il sistema di controlli e certificazione, ivi compresi i procedimenti
amministrativi relativi alla notifica e il sistema di  tracciabilita'
dei prodotti biologici, nonche' il sistema sanzionatorio  e  fornisce
le  indicazioni  necessarie  per  procedere  alla  designazione   del
laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori  ufficiali  per
l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23,  recante  disposizioni  per  la
tutela, lo sviluppo e la competitivita'  della  produzione  agricola,
agroalimentare  e  dell'acquacoltura  con  metodo  biologico  e,   in
particolare, l'articolo 19; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021  e,
in particolare, l'articolo 10; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   116,   recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale  e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea, e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 4; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)  n.  2016/429  e
(UE) n.  2016/2031  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dei
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e  delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE
del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del Consiglio e la decisione  n.  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9 luglio 2008,  che  fissa  le  norme  in  materia  di
accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/848 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione,
del  22  febbraio  2021,  recante  modalita'  di   applicazione   del
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio  per
quanto concerne i controlli e le altre  misure  che  garantiscono  la
tracciabilita'  e  la  conformita'  nella  produzione   biologica   e
l'etichettatura dei prodotti biologici; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del
21 ottobre  2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e  le
condizioni in cui i prodotti biologici e i  prodotti  in  conversione
sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo  frontalieri
e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i
regolamenti  delegati  (UE)  2019/2123   e   (UE)   2019/2124   della
Commissione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del
21 ottobre  2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2018/848  del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme  relative  ai  controlli
ufficiali delle partite  di  prodotti  biologici  e  di  prodotti  in
conversione destinati all'importazione nell'Unione e  al  certificato
di ispezione; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2021/2307   della
Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce  norme  relative  ai
documenti e alle notifiche richiesti per i  prodotti  biologici  e  i
prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2021/1165   della
Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo  di  taluni
prodotti  e  sostanze  nella  produzione  biologica  e  stabilisce  i
relativi elenchi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  23  luglio  2014,  in  materia  di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; 
  Visto il regolamento di esecuzione 2021/2119 della Commissione, del
1° dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune
registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di
operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati  a  norma
del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e  modifica  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/1378   della
Commissione per quanto riguarda  il  rilascio  del  certificato  agli
operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi; 
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2018,  n.  20,  recante
disposizioni di armonizzazione e  razionalizzazione  della  normativa
sui controlli in materia  di  produzione  agricola  e  agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2  della
legge 12 agosto 2016, n. 170; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12,
comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019,  n.
117; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 agosto 2023; 
  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di   Bolzano,   limitatamente   alle   disposizioni   di   attuazione
dell'articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127, nella seduta  del
21 settembre 2023; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  limitatamente
alle disposizioni di attuazione  dell'articolo  19,  comma  1,  della
legge 9 marzo 2022, n. 23, che ha espresso il relativo  parere  nella
seduta del 21 settembre 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 ottobre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il  PNRR  e  del  Ministro  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese  e  del
made in Italy, della salute e per la pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto e' finalizzato ad adeguare  le  disposizioni
nazionali  sui  controlli  ufficiali  e  altre  attivita'   ufficiali
riguardanti la produzione biologica e  l'etichettatura  dei  prodotti
biologici al regolamento (UE) 2018/848, del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione  biologica  e
all'etichettatura  dei  prodotti  biologici  e  al  regolamento  (UE)
2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo  2017,
relativo ai controlli ufficiali  e  alle  altre  attivita'  ufficiali
effettuati per  garantire  l'applicazione  della  legislazione  sugli
alimenti e sui mangimi, delle norme  sulla  salute  e  sul  benessere
degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui  prodotti
fitosanitari. 
  2. Il presente decreto,  emanato  in  attuazione  dell'articolo  19
della legge 9 marzo 2022, n. 23 e  dell'articolo  10  della  legge  4
agosto 2022, n. 127, in materia di produzione  biologica,  disciplina
il sistema di controlli e certificazione, ivi compresi i procedimenti
amministrativi relativi alla notifica e il sistema di  tracciabilita'
dei prodotti biologici, nonche' il sistema sanzionatorio  e  fornisce
le  indicazioni  necessarie  per  procedere  alla  designazione   del
laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori  ufficiali  per
l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio.