stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 19 settembre 2023, n. 124

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonchè in materia di immigrazione. (23G00137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162 (in G.U. 16/11/2023, n. 268).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2026)
nascondi
vigente al 14/09/2026
  • Articoli
  • Utilizzazione delle risorse nazionali ed europee ((in materia di coesione))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne e interventi
    in favore del Comune di Lampedusa e Linosa
  • 7
  • 8
  • 8 bis
  • Zona economica speciale ((per il Mezzogiorno)) - ZES unica
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 16 bis
  • 17
  • Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di politiche
    di coesione
  • 18
  • 19
  • Disposizioni in materia di trattenimento presso i Centri di
    permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima
    accoglienza, permanenza e rimpatrio
  • 20
  • 21
  • Disposizioni finali
  • 22
  • 23
Testo in vigore dal:  20-11-2025
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica
1. Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.
2. A far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
((19))
-------------
AGGIORNAMENTO (19)

La L. 18 novembre 2025, n. 171 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, come individuate dalla normativa dell'Unione europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ricomprende anche l'intero territorio delle regioni Marche e Umbria".