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DECRETO-LEGGE 19 settembre 2023, n. 124

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonchè in materia di immigrazione. (23G00137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162 (in G.U. 16/11/2023, n. 268).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 28/04/2024
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  • Utilizzazione delle risorse nazionali ed europee ((in materia di coesione))
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    in favore del Comune di Lampedusa e Linosa
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  • Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di politiche
    di coesione
  • 18
  • 19
  • Disposizioni in materia di trattenimento presso i Centri di
    permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima
    accoglienza, permanenza e rimpatrio
  • 20
  • 21
  • Disposizioni finali
  • 22
  • 23
Testo in vigore dal:  17-11-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

Piano strategico della ZES unica
1. Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR
((e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei nonché nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale))
, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica
((, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica,))
e le modalità di attuazione.
((Una specifica sezione del Piano è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularità, nelle regioni Sicilia e Sardegna))
.
2. La Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, predispone lo schema di Piano strategico della ZES unica, garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate.
((Alla predisposizione del Piano partecipano, altresì, tre rappresentanti designati congiuntamente dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani))
.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, è approvato il Piano strategico della ZES unica.
((
3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dei relativi atti delegati e di esecuzione. La perimetrazione di tali zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, anche su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle regioni competenti, ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data della proposta.
3-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
))