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LEGGE 8 settembre 2023, n. 122

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. (23G00132)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2023
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Testo in vigore dal: 30-9-2023
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo
575 del  codice  penale,  nella  forma  tentata,  o  per  i  delitti,
consumati o tentati, previsti dagli articoli 572,  609-bis,  609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis  del  codice  penale,
ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies  del  codice  penale  nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del  medesimo
codice, il  procuratore  della  Repubblica  puo',  con  provvedimento
motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento
se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma
1-ter, del  codice  di  procedura  penale.  Entro  tre  giorni  dalla
comunicazione   della   revoca,   il   magistrato   puo'   presentare
osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il  procuratore
della Repubblica, direttamente o mediante  assegnazione  a  un  altro
magistrato  dell'ufficio,  provvede   senza   ritardo   ad   assumere
informazioni dalla persona offesa o da chi  ha  presentato  denuncia,
querela o istanza, salvo che sussistano le  imprescindibili  esigenze
di tutela di  cui  all'articolo  362,  comma  1-ter,  del  codice  di
procedura penale»; 
    b) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni
tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica  del  distretto  i
dati sul rispetto del termine entro il quale  devono  essere  assunte
informazioni dalla persona offesa e da chi  ha  presentato  denuncia,
querela  o  istanza  nei  procedimenti   per   i   delitti   indicati
nell'articolo 362, comma 1-ter, del  codice  di  procedura  penale  e
invia al procuratore generale  presso  la  Corte  di  cassazione  una
relazione almeno semestrale». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 8 settembre 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo
575 del  codice  penale,  nella  forma  tentata,  o  per  i  delitti,
consumati o tentati, previsti dagli articoli 572,  609-bis,  609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis  del  codice  penale,
ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies  del  codice  penale  nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del  medesimo
codice, il  procuratore  della  Repubblica  puo',  con  provvedimento
motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento
se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma
1-ter, del  codice  di  procedura  penale.  Entro  tre  giorni  dalla
comunicazione   della   revoca,   il   magistrato   puo'   presentare
osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il  procuratore
della Repubblica, direttamente o mediante  assegnazione  a  un  altro
magistrato  dell'ufficio,  provvede   senza   ritardo   ad   assumere
informazioni dalla persona offesa o da chi  ha  presentato  denuncia,
querela o istanza, salvo che sussistano le  imprescindibili  esigenze
di tutela di  cui  all'articolo  362,  comma  1-ter,  del  codice  di
procedura penale»; 
    b) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni
tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica  del  distretto  i
dati sul rispetto del termine entro il quale  devono  essere  assunte
informazioni dalla persona offesa e da chi  ha  presentato  denuncia,
querela  o  istanza  nei  procedimenti   per   i   delitti   indicati
nell'articolo 362, comma 1-ter, del  codice  di  procedura  penale  e
invia al procuratore generale  presso  la  Corte  di  cassazione  una
relazione almeno semestrale». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 8 settembre 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio