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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 agosto 2023, n. 109

Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonchè la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2. (23G00121)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/2023 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/09/2023)
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vigente al 16/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-9-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il ((Titolo II)), capo II delle disposizioni per l'attuazione
del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui  al
regio  decreto  18  dicembre   1941,   n.   1368,   come   modificato
dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149; 
  Visto  in  particolare,  l'articolo   13,   quarto   comma,   delle
disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura  civile,  il
quale prevede che, con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  dello
sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori  categorie  dell'albo
dei consulenti tecnici e i settori di  specializzazione  di  ciascuna
categoria, i requisiti per l'iscrizione all'albo e i contenuti  e  le
modalita' della comunicazione ai fini della formazione, della  tenuta
e  dell'aggiornamento  dell'elenco  nazionale  di  cui   all'articolo
24-bis, delle stesse disposizioni di attuazione; 
  Visto in  particolare,  inoltre,  l'articolo  15,  primo,  sesto  e
settimo comma, delle medesime disposizioni,  i  quali  prevedono  che
possono ottenere  l'iscrizione  nell'albo  coloro  che  rispettano  i
requisiti determinati con lo stesso decreto  ministeriale  e  con  lo
stesso decreto sono  stabiliti  i  requisiti  per  l'iscrizione,  gli
obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per
il mantenimento dell'iscrizione, le modalita'  per  la  verifica  del
loro assolvimento e i casi di sospensione volontaria; 
  Visto in particolare, altresi', l'articolo 16,  secondo  comma,  n.
5-bis, delle disposizioni di attuazione,  il  quale  prevede  che  la
domanda deve essere corredata  dagli  ulteriori  documenti  richiesti
dallo stesso decreto ministeriale; 
  Visti in particolare, infine,  gli  articoli  23  e  24-bis,  delle
disposizioni di attuazione, i quali prevedono che gli incarichi  e  i
compensi sono pubblicati sul  sito  dell'ufficio  giudiziario  e  che
presso il Ministero della giustizia e' istituito un elenco  nazionale
dei  consulenti  tecnici,  suddiviso  per  categorie   e   contenente
l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna  categoria,
nel  quale,  tramite  i  sistemi  informatici  del  processo  civile,
confluiscono  le  annotazioni  dei  provvedimenti  di  nomina  e  che
l'elenco e' tenuto con modalita' informatiche ed  e'  accessibile  al
pubblico attraverso il portale dei servizi telematici  del  Ministero
della giustizia; 
  Visto l'articolo 39, del decreto legislativo 10  ottobre  2022,  n.
149, il quale prevede che la formazione, la tenuta e  l'aggiornamento
dell'elenco  di  cui  all'articolo  24-bis  delle  disposizioni   per
l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal  medesimo
decreto, sono disciplinate con provvedimento del  direttore  generale
dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; 
  Visto l'articolo 32, del testo unico approvato con regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011, che disciplina le attribuzioni delle  camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  Visto l'articolo 16, della legge 21  dicembre  1999,  n.  526,  che
detta norme in materia di domicilio professionale; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto  legislativo  28  giugno  2005,  n.  139,  recante
«Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli  esperti
contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio  2005,  n.
34»; 
  Visto l'articolo 16-novies, del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, con legge 17  dicembre  2012,  n.
221, il quale prevede che  le  domande  di  iscrizione  all'albo  dei
consulenti tecnici e i documenti allegati sono inserite,  a  cura  di
coloro che le propongono, con modalita'  esclusivamente  telematiche;
che gli albi sono tenuti con modalita'  esclusivamente  informatiche;
che  a  tal  fine  il  responsabile   per   i   sistemi   informativi
automatizzati del Ministero della giustizia stabilisce le  necessarie
specifiche tecniche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328,  recante  «Modifiche  ed  integrazioni  della   disciplina   dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 4 febbraio  2015  recante  «Riordino  delle  scuole  di
specializzazione di area sanitaria»; 
  Sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  che  in
data 17 maggio 2023 ha espresso il parere n. 217; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 luglio 2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota del 2 agosto 2023; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con  il
Ministro delle imprese e del made in Italy; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) «albo»: l'albo dei consulenti tecnici d'ufficio  istituito  in
ogni tribunale; 
    b) «aspirante»: colui  che  ha  proposto  domanda  di  iscrizione
all'albo; 
    c)  «comitato»:  il  comitato  previsto  dall'articolo  14  delle
disposizioni di attuazione; 
    d) «consulente»: colui che e' iscritto nell'albo; 
    e) «dichiarazione sostitutiva»: la dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
previste dagli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    f) «disposizioni di attuazione»: le disposizioni per l'attuazione
del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie,  approvate
con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368; 
    g) «elenco nazionale»: l'elenco nazionale dei consulenti  tecnici
previsto dall'articolo 24-bis  delle  disposizioni  di  attuazione  e
istituito presso il Ministero; 
    h) «Ministero»: il Ministero della giustizia; 
    i) «presidente»:  il  presidente  del  tribunale  presso  cui  e'
istituito l'albo; 
    l) «professionista»: il soggetto che svolge  un'attivita'  avente
ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale o non intellettuale.