stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 luglio 2023, n. 102

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. (23G00104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/2023
nascondi
Testo in vigore dal: 23-8-2023
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni 
           geografiche e denominazioni di origine protetta 
 
  1.  All'articolo  14,  comma  1,  lettera  b),  del  codice   della
proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30, dopo le parole: «tipologia di marchio» sono aggiunte  le
seguenti: «, nonche' i segni evocativi,  usurpativi  o  imitativi  di
indicazioni geografiche e di denominazioni  di  origine  protette  in
base alla  normativa  statale  o  dell'Unione  europea,  inclusi  gli
accordi internazionali  di  cui  l'Italia  o  l'Unione  europea  sono
parte». 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni 
           geografiche e denominazioni di origine protetta 
 
  1.  All'articolo  14,  comma  1,  lettera  b),  del  codice   della
proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30, dopo le parole: «tipologia di marchio» sono aggiunte  le
seguenti: «, nonche' i segni evocativi,  usurpativi  o  imitativi  di
indicazioni geografiche e di denominazioni  di  origine  protette  in
base alla  normativa  statale  o  dell'Unione  europea,  inclusi  gli
accordi internazionali  di  cui  l'Italia  o  l'Unione  europea  sono
parte».